Revisione: prove già valutate in appello non integrano la prova nuova (Cass. pen. Sez. VI n. 36854 del 20.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’ammissibilità dell’istanza di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell’art. 630, lett. c) cod. proc. pen. si intendono non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite ma non valutate, neppure implicitamente, purché non dichiarate inammissibili o ritenute superflue. Restano invece fuori dal perimetro della revisione le prove già considerate e dettagliatamente valutate nella sentenza di merito divenuta irrevocabile. Il giudice della revisione non è tenuto a una rinnovata considerazione critica di tale materiale probatorio, potendo limitarsi a verificare il carattere meramente ripetitivo della richiesta. Il ricorso che non si confronti con la motivazione dell’ordinanza di inammissibilità è aspecifico.
Il Fatto
La Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta dal condannato avverso una sentenza della Corte d’assise di appello di Bari, divenuta irrevocabile, che lo aveva riconosciuto responsabile di estorsione aggravata, in concorso con altro imputato, per fatti risalenti al luglio 2008. La condanna si fondava, tra l’altro, sulle dichiarazioni della persona offesa e della sua fidanzata, riscontrate da tabulati telefonici, oltre che sul ruolo, ritenuto gregario, del ricorrente.
La difesa aveva valorizzato le spontanee dichiarazioni rese dal coimputato in udienza, secondo cui il condannato lo aveva accompagnato ignorando le finalità illecite del viaggio, e aveva chiesto di riconsiderare l’intero compendio probatorio, con specifico riferimento alla testimonianza della fidanzata della persona offesa. Avverso l’ordinanza di rigetto è stato proposto ricorso per cassazione con tre motivi, incentrati sull’omessa pronuncia su un punto specifico della richiesta e sul carattere apparente della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e tratta unitariamente i tre motivi per il loro comune fondamento. Il vizio rilevato è quello di aspecificità: il ricorso non si confronta con la motivazione dell’ordinanza impugnata e, in ogni caso, si colloca fuori dal perimetro che il legislatore ha delineato per il procedimento di revisione.
Il passaggio centrale del ragionamento è la delimitazione del concetto di prova nuova ai sensi dell’art. 630, lett. c) cod. proc. pen. Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 624 del 26/09/2001, secondo cui la nozione comprende anche la prova acquisita ma non valutata, neppure implicitamente, nel precedente giudizio, purché non sia stata dichiarata inammissibile o ritenuta superflua, restando irrilevante il comportamento processuale negligente o doloso del condannato.
Nel caso concreto, però, la Corte rileva che le dichiarazioni del coimputato erano già state considerate e dettagliatamente valutate dal giudice di appello, con diffuso esame alle pagine 23-25 della sentenza irrevocabile. Analogamente, le dichiarazioni della fidanzata della persona offesa e le risultanze dei tabulati telefonici risultano analiticamente esaminate alle pagine 7-10 della sentenza di secondo grado. Il criterio di selezione opera dunque in senso ostativo: si tratta di materiale già acquisito e scrutato, non di prova nuova.
A conferma, il Collegio richiama la sentenza n. 7560 del 24 novembre 2020, con cui, sul ricorso dello stesso condannato avverso la sentenza di appello, era stata ritenuta effettiva e non contraddittoria la motivazione dei giudici di merito in ordine alla consapevole partecipazione del ricorrente. Ne deduce che la Corte di appello di Lecce ha fatto buon governo della disciplina della revisione, dichiarando l’inammissibilità dell’istanza.
Alla declaratoria di inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., e il versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende, non ricorrendo ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo i criteri indicati dalla Corte costituzionale n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 630 c.p.p. – Casi di revisione