Inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza preclude il rilievo della prescrizione (Cass. pen. Sez. VII n. 5415 del 10.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La manifesta infondatezza dei motivi di ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude al giudice di legittimità la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa l’intervenuta prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello. Ne consegue che la causa estintiva sopravvenuta alla decisione di secondo grado non può essere rilevata d’ufficio quando il ricorso sia dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La censura che solleciti una rivalutazione delle fonti probatorie è inammissibile in sede di legittimità, ove non deduca specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti. Il dolo dei delitti di falso ideologico per induzione e di truffa aggravata ai danni di enti pubblici è quello generico, non specifico. È infine inammissibile la doglianza che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, ove la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti del ricorrente per i delitti di falso ideologico per induzione e di truffa aggravata ai danni di enti pubblici. In particolare, il giudice di secondo grado ha dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescrizione, in riferimento ai fatti contestati al capo A e ad alcune ipotesi del capo B, relative a condotte di intestazione di autovetture, confermando nel resto la responsabilità e rideterminando la pena per le residue fattispecie.

Avverso tale pronuncia il condannato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi: la censura della valutazione delle prove; la denuncia del vizio di violazione di legge e di motivazione sull’elemento soggettivo dei reati; il dedotto difetto di prescrizione anche per le residue ipotesi; la contestazione della graduazione della pena e del diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è affidato a doglianze generiche, meramente riproduttive di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito. Esse non sono consentite nel giudizio di legittimità, poiché dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione delle fonti probatorie, al di fuori dell’allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 12 del 31.05.2000 e n. 6402 del 30.04.1997, oltre a Sez. V n. 11933 del 27.01.2005.

Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il dolo che assiste le condotte di falso ideologico e di truffa aggravata è quello generico, non specifico, come affermato da Sez. V n. 15255 del 15.03.2005 e Sez. V n. 30726 del 09.09.2020. La doglianza è comunque generica e interamente versata in fatto.

Il terzo motivo, che lamenta l’estinzione anche delle residue ipotesi per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato. La causa estintiva è maturata ampiamente dopo la pronuncia della sentenza di appello: i termini massimi sono scaduti rispettivamente il 7 giugno 2024, il 7 agosto 2024, il 9 agosto 2024 e il 15 agosto 2024, in relazione alle condotte risalenti al 7 dicembre 2016, 7 febbraio 2017, 9 febbraio 2017 e 15 febbraio 2017. Trova quindi applicazione il principio delle Sezioni Unite n. 32 del 22.11.2000: l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude il rilievo delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.

Il quarto motivo è inammissibile. La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata in aderenza agli artt. 132 e 133 cod. pen.; la doglianza volta a una nuova valutazione della congruità è inammissibile ove la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Per il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, individuati nei precedenti penali e nell’entità delle attività illecite gestite per un lungo arco temporale, indice di professionalità e di intensità del dolo.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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