Estorsione ambientale e metodo mafioso anche senza affiliazione rituale (Cass. pen. Sez. V n. 30700 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’aggravante dell’utilizzazione del metodo mafioso, di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., non richiede l’accertamento dell’esistenza di un’associazione per delinquere né l’affiliazione rituale dell’agente. È sufficiente che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o minaccia mafiosa, traendo dalla prospettazione della provenienza da un sodalizio criminale una forza intimidatrice più penetrante ed efficace. Una volta accertato l’uso del metodo, l’aggravante, di natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti, anche se le condotte intimidatorie siano state materialmente poste in essere solo da alcuni. Il metodo può esprimersi anche in un comportamento silente, quando l’associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l’avvertimento mafioso, e la cessazione dei danneggiamenti in coincidenza con l’assunzione imposta integra estorsione ambientale.
Il Fatto
La vicenda riguarda due condanne per associazione di tipo mafioso e per reati connessi, maturate in un contesto territoriale caratterizzato dall’operatività di una storica consorteria di ‘ndrangheta, riconosciuta dalle Locali limitrofe e in più decisioni irrevocabili. La Corte di appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto uno degli imputati dal reato di partecipazione all’associazione dedita al narcotraffico e rideterminato le pene, confermando nel resto.
Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, affidandosi a motivi plurimi: travisamento della prova e violazione dei canoni di valutazione della prova dichiarativa per un ricorrente, in relazione all’assunzione di un guardiano all’interno di una struttura turistica della Sila; per l’altro, violazione dei principi del contraddittorio e dell’immediatezza, carenza e contraddittorietà della motivazione sulla partecipazione associativa e sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta entrambi i ricorsi. Quanto al primo, il ricorrente ripropone in sostanza censure di merito, sollecitando una rilettura delle prove non consentita in sede di legittimità. Il vizio di travisamento della prova, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., resta circoscritto all’errore c.d. revocatorio, che cade sul significante e non sul significato, traducendosi nell’utilizzo di una prova inesistente o nella sua radicale difformità: sul punto la Corte richiama, tra le altre, Sez. 5, n. 26455 del 09.06.2022 e Sez. 4, n. 14732 del 01.03.2011. Le doglianze difensive, non confrontandosi con l’unitarietà del compendio probatorio, non integrano il vizio dedotto.
Nel merito, il nucleo della prova è costituito dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia, ritenute attendibili, e dal compendio intercettivo, valorizzato in modo autonomo. Le intercettazioni non sono equiparabili a chiamate in correità e non soggiacciono ai canoni dell’art. 192 cod. proc. pen., come affermato da Sez. 5, n. 50589 del 30.09.2013 e dalle Sezioni Unite n. 22471 del 26.02.2015. La cessazione dei danneggiamenti in coincidenza con l’assunzione del guardiano conferma la natura imposta dell’assunzione e la sussistenza della estorsione aggravata.
Quanto all’aggravante, la Corte ribadisce che non occorre dimostrare l’appartenenza del ricorrente a un gruppo mafioso secondo forme rituali, né la commissione di atti di violenza: rileva la condizione di assoggettamento creata nella vittima dalla prospettazione della contiguità mafiosa. La minaccia può essere implicita, larvata, indiretta, purché idonea a coartare la volontà del soggetto passivo; e assume rilievo la estorsione ambientale, cioè la richiesta minatoria percepita come di certa attuazione per la forza criminale dell’associazione. Non rileva lo svolgimento successivo del rapporto, attenendo a un momento posteriore al perfezionamento del reato.
Sul secondo ricorso, la Corte ritiene inammissibile il motivo sulla omessa risposta ai motivi di appello, per genericità e per la doppia conforme rispetto al primo grado, che impone di criticare la motivazione come somma delle due sentenze. Infondata è la censura sul ritardo nel deposito della perizia trascrittiva: la prova delle conversazioni è costituita dal file audio e la trascrizione è mera attività ricognitiva (Sez. 3, n. 4759 del 01.10.2020, Sez. 1, n. 41632 del 03.05.2019). La partecipazione associativa è desunta da indicatori fattuali e facta concludentia, tra cui la partecipazione ai summit e la frequentazione stabile dei sodali, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 33748 del 12.07.2005; il reato non esige la commissione dei reati-fine. La continuità del sodalizio rispetto a quello storico è esclusa da avvicendamenti apicali o fluidità delle appartenenze, come affermato da Sez. 5, n. 35673 del 19.04.2022. Quanto alla pena, la Corte esclude la violazione del divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597 cod. proc. pen., essendo mutata la struttura della continuazione (Sez. 2, n. 48538 del 21.10.2022 e Sezioni Unite n. 16208 del 27.03.2014).
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 192 c.p.p. – Valutazione della prova
- Art. 597 c.p.p. – Cognizione del giudice di appello
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso