Aggravamento cautelare e lieve entità della trasgressione: sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. II n. 26369 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è limitato all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo relativo agli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. Spetta al giudice della cautela valutare in concreto la sussistenza delle esigenze cautelari e la lieve entità della trasgressione agli obblighi imposti; alla Corte di cassazione compete solo verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni della propria decisione. Nel disporre la sostituzione o il cumulo con misura più grave ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen., il giudice deve tener conto dell’entità, dei motivi e delle circostanze della violazione, e l’esclusione della lieve entità giustifica l’aggravamento.

Il Fatto

Il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 3 marzo 2026, rigetta l’appello proposto nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari del 9 febbraio 2026. Con quest’ultima, in sede di aggravamento ex art. 276 cod. proc. pen., la misura degli arresti domiciliari era stata sostituita con la custodia in carcere.

Il difensore propone ricorso per cassazione deducendo l’erronea applicazione dei criteri di valutazione della lieve entità della trasgressione, l’omessa motivazione sull’inadeguatezza di misure meno afflittive e la contraddittorietà della motivazione sul pericolo di fuga.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Richiama anzitutto il perimetro del sindacato di legittimità in materia cautelare: esso resta circoscritto all’esame dell’atto impugnato e alla verifica della congruenza logica della motivazione rispetto agli elementi indizianti e ai principi di diritto applicabili.

Sul primo motivo, il Tribunale del riesame ha indicato gli elementi che escludevano la lieve entità della trasgressione, valorizzando i precedenti per rapina tentata e consumata con uso di coltello, commessi in continuità spazio-temporale, e l’insofferenza del ricorrente alle prescrizioni imposte. La Corte rileva che non vi è alcun confronto con la parte della motivazione in cui si dà atto dell’allontanamento per un cospicuo intervallo di tempo e dell’esternata intenzione di non fare ritorno.

Quanto alla dedotta sproporzionalità, il Tribunale ha richiamato l’art. 276 cod. proc. pen., secondo cui il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave tenuto conto dell’entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. Esclusa la lieve entità, l’aggravamento consegue coerentemente.

Sul pericolo di fuga, il Tribunale ha osservato che il ricorrente aveva dichiarato di non voler rientrare nell’abitazione per timore dell’arresto, palesando la persistenza del requisito. La Corte conclude nel senso che, denunciato il vizio di motivazione sulle esigenze cautelari, spetta al giudice della cautela la valutazione in concreto, mentre alla Cassazione compete il solo controllo di congruenza logica. Segue la condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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