Controllo giudiziario volontario ammissibile anche dopo il rigetto della revisione dell’interdittiva (Cass. pen. Sez. I n. 5514 del 11.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È ammissibile la richiesta di applicazione del controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011 avanzata dall’impresa che, non avendo impugnato l’informativa interdittiva antimafia originaria, abbia poi visto rigettata dal Prefetto la richiesta di revisione e abbia impugnato tale provvedimento di rigetto dinanzi al giudice amministrativo. Il rinvio dell’art. 34-bis, comma 6, all’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 non è limitato al solo provvedimento di emissione originario, perché l’informativa interdittiva ha validità temporanea e alla scadenza del termine i suoi effetti derivano dal provvedimento di aggiornamento che ne rivitalizza la funzione. La rituale impugnazione del rigetto e la pendenza del giudizio amministrativo integrano il presupposto di ammissibilità; il giudice della prevenzione valuta poi autonomamente i presupposti sostanziali della misura.
Il Fatto
Una società era stata raggiunta nel 2017 da un’informativa antimafia interdittiva emessa dal Prefetto, motivata dall’esposizione a infiltrazione mafiosa per un rapporto di lavoro con un soggetto condannato per reato associativo, legato da vincoli di parentela ai soci e all’amministratore. Il provvedimento non era stato impugnato ed era divenuto definitivo.
Nel dicembre 2023 il Prefetto aveva emesso un nuovo provvedimento ai sensi dell’art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011, con cui, in sede di aggiornamento, confermava la sussistenza degli elementi di esposizione a infiltrazione. La società aveva impugnato tale provvedimento dinanzi al TAR e aveva poi chiesto al Tribunale, sezione misure di prevenzione, l’applicazione del controllo giudiziario volontario. Nei due gradi di merito l’istanza era stata dichiarata inammissibile, sull’assunto che il controllo spetti solo quando l’interdittiva originaria sia ancora sub iudice e non quando derivi dal rigetto della revisione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce la disciplina della documentazione antimafia. L’art. 84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 distingue la comunicazione antimafia, che attesta cause di decadenza, sospensione o divieto derivanti da provvedimenti giurisdizionali definitivi, dall’informazione antimafia, che si fonda su una valutazione preventiva dei tentativi di infiltrazione elencati nel comma 4. La prima è esito di attività vincolata e non consente l’accesso al controllo; la seconda è un vero provvedimento amministrativo, connotato da valutazione e motivazione.
Elemento decisivo è la provvisorietà dell’informativa. L’art. 86 d.lgs. n. 159/2011 fissa la validità in un anno; l’art. 91, comma 5, impone al Prefetto di aggiornare l’esito al venir meno delle circostanze rilevanti, anche su documentata richiesta dell’interessato. La Corte costituzionale n. 57 del 14/01/2020 ha ritenuto ragionevole e proporzionato l’intervento prefettizio proprio in ragione del carattere temporaneo della misura, che impone la verifica della persistenza delle circostanze poste a fondamento dell’interdittiva.
Ne deriva che l’art. 91, comma 5, non disciplina un provvedimento diverso da quello dell’art. 84, comma 4, ma regola i contenuti dell’informativa nelle diverse scansioni che la sua provvisorietà comporta. Alla scadenza del termine non si produce alcuna caducazione automatica, ma sorge l’onere dell’amministrazione di aggiornare le verifiche e il potere dell’impresa di chiederne il riesame. Gli effetti inibitori si producono, a quel punto, non più in forza del provvedimento originario, ma del successivo provvedimento che ne rinnova la funzione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. 3, n. 8309 del 13/12/2021; Cons. Stato, sez. 3, n. 9091 del 19/01/2023) e l’Adunanza Plenaria n. 7 del 14/12/2022, che ha escluso ogni rapporto di pregiudizialità tra il giudizio amministrativo sull’interdittiva e il procedimento di prevenzione, valorizzando l’autonomia dei percorsi. Il giudice della prevenzione non è vincolato alle valutazioni dell’interdittiva, ma deve confrontarsi con il rischio in essa prospettato e accertare l’occasionalità del condizionamento e la concreta possibilità di riallineamento dell’impresa al contesto economico sano.
Nel caso concreto la società non aveva impugnato l’interdittiva originaria, ma aveva ritualmente impugnato il provvedimento di rigetto della revisione, con procedimento pendente. Tale impugnazione integra il presupposto di ammissibilità, che non poteva essere avanzato prima. Il provvedimento impugnato è pertanto annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli, sezione misure di prevenzione, perché valuti nel merito la fondatezza dell’istanza applicando i principi enunciati.
Nota della Redazione
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