Patteggiamento, ricorso per cassazione limitato ai soli motivi previsti (Cass. pen. Sez. II n. 10298 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ammissibile nei soli casi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza. Restano estranei a tale perimetro il vizio di motivazione e ogni doglianza che rimetta in discussione il profilo di responsabilità coperto dall’accordo. La deduzione di erronea qualificazione giuridica è ammissibile solo quando l’errore emerga con immediatezza, senza margini di opinabilità, dal tenore del capo di imputazione, e deve essere accompagnata da specifica argomentazione. È inammissibile il motivo che lamenti l’omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate nella richiesta di patteggiamento.

Il Fatto

Il Tribunale di Verona, con sentenza del 10.12.2024, aveva applicato a due imputati, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata per il delitto di ricettazione in forma continuata, previo riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, specifica e infraquinquennale per un imputato e specifica, reiterata e infraquinquennale per l’altro.

Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione tramite i rispettivi difensori. Il primo ha dedotto la mancanza di motivazione in ordine ai presupposti per una declaratoria di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto e l’eccessività della pena. Il secondo ha eccepito l’erronea applicazione degli artt. 81 e 648, comma secondo, cod. pen., nonché vizi di motivazione sull’attribuzione dei fatti, sul mancato riconoscimento della particolare tenuità e sugli aumenti per la continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla previsione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 1, comma 51, lett. b), della legge 23 giugno 2017, n. 103, che deroga alla disciplina generale dell’art. 606 cod. proc. pen. e delimita l’impugnazione ai soli casi tassativamente indicati, tutti riconducibili a ipotesi specifiche di violazione di legge.

Ne discende l’inammissibilità dei motivi con cui il primo ricorrente lamenta vizi motivazionali riferiti alla pretesa insussistenza dei presupposti di proscioglimento e all’entità della sanzione. La pena applicata, osserva il Collegio, è del resto aderente all’accordo tra le parti e il giudice l’ha ritenuta congrua e priva di profili di illegalità.

Quanto alla qualificazione giuridica del fatto, la Corte ribadisce che il motivo è in astratto consentito solo se l’errore risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione; ipotesi esclusa nel caso di specie in ragione del tenore degli addebiti. Il motivo è inoltre a-specifico, non essendo corredato da alcuna argomentazione.

Il ricorso del secondo imputato è parimenti inammissibile. Il richiamo alla richiesta di applicazione di una pena sostitutiva è inconferente, poiché dall’accordo non risultava alcuna sanzione sostitutiva della reclusione. La contestazione sull’attribuzione dei fatti non è deducibile, perché la pattuizione ex art. 444 cod. proc. pen. preclude di rimettere in discussione il profilo di responsabilità.

Sul mancato riconoscimento della particolare tenuità, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui è inammissibile il ricorso che deduca l’omessa applicazione di attenuanti non menzionate nella richiesta di patteggiamento (Sez. 5, n. 17982 del 18.05.2020): l’accordo non contemplava la diminuente dell’art. 648, comma quarto, cod. pen. Gli aumenti per la continuazione corrispondono infine a quanto pattuito e non presentano profili di illegalità.

L’inammissibilità è dichiarata senza formalità di rito con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna di ciascun ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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