Esigenze cautelari attuali e pericolo di fuga del referente estero del narcotraffico (Cass. pen. Sez. III n. 5518 del 11.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, il mero decorso del tempo dai fatti non determina l’elisione delle esigenze cautelari quando il reato associativo contestato si protrae all’attualità e l’indiziato risulti inserito in un’organizzazione transnazionale operante tra l’Italia e l’estero. Il pericolo di fuga è concreto e attuale se il prevenuto si è già sottratto in passato all’esecuzione di una condanna definitiva riparando all’estero, ha ribadito la volontà di farvi rientro e ha trasgredito la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le limitazioni alla libertà di circolazione sono legittime se coerenti con la gravità dei fatti e la personalità dell’indiziato, non sussistendo violazione degli art. 274 cod. proc. pen., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 2 CEDU. Non è prevista dall’ordinamento l’esecuzione all’estero dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, con ordinanza in data 2 luglio 2024, ha rigettato l’appello proposto dall’indagato avverso il provvedimento del G.i.p. che aveva respinto la richiesta di revoca delle misure cautelari in atto o, in subordine, della sola misura del divieto di espatrio, con autorizzazione a eseguire a Buenos Aires l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il ricorrente censura la limitazione della propria circolazione e del rientro in Argentina, sostenendo che essa si fonda su un precedente di oltre quarant’anni prima, quando si era sottratto all’esecuzione di una pena, e deduce l’assenza di concretezza e attualità delle esigenze cautelari, richiamando gli art. 274 cod. proc. pen., 111 Cost. e 2 CEDU. La questione approda in Cassazione per la dedotta violazione di legge e il vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ritiene il ricorso infondato. Il Tribunale del riesame aveva ricostruito che all’indagato era stata applicata la custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato dei reati di cui agli art. 74, commi 1, 2, 3, d.P.R. n. 309 del 1990, 61-bis e 416-bis.1 cod. pen., quale referente di un’organizzazione transnazionale dedita al narcotraffico e intermediario per i traffici con l’America Latina.

Arrestato nel 2020, era stata dichiarata inefficace la misura custodiale ai sensi dell’art. 307 cod. proc. pen. ed era stato applicato l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, eseguito al momento dell’ingresso in Italia e subito trasgredito, con conseguente rafforzamento mediante il divieto di espatrio.

Il Tribunale ha ravvisato le esigenze cautelari sulla base del grave quadro indiziario e del rilevante bagaglio conoscitivo dell’indagato in materia di porti, navi e operazioni di scarico della droga, indice del perdurante inserimento in contesti criminali. Non illogicamente ha quindi ritenuto recessivo il decorso del tempo rispetto alla contestazione associativa che si protrae all’attualità.

Quanto al pericolo di fuga, il Tribunale lo ha desunto dal fatto che il prevenuto si era già riparato in Argentina per sottrarsi a una condanna definitiva e, nel corso del procedimento, aveva ribadito la volontà di farvi rientro, aggravando il quadro con la prolungata trasgressione della precedente misura. Le limitazioni di movimento sono pertanto coerenti con la gravità dei fatti e la personalità del ricorrente, senza violazione della CEDU o della Costituzione.

La Corte esclude, infine, la praticabilità della soluzione alternativa prospettata in via subordinata, ossia l’esecuzione dell’obbligo di presentazione in Argentina, ipotesi non contemplata dall’ordinamento. L’ordinanza è dunque motivata in modo esaustivo e resiste alle censure; il ricorso è rigettato con condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *