Fatture per operazioni inesistenti e associazione a delinquere: prove e inutilizzabilità (Cass. pen. Sez. III n. 5693 del 12.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
I tabulati delle conversazioni in entrata e in uscita e i dati di localizzazione degli spostamenti mediante sistema satellitare GPS, il cosiddetto pedinamento elettronico, sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione dell’autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia né la disciplina dell’art. 132, comma 3, d.lgs. n. 196/2003 in tema di tabulati, né i principi della sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, in materia di data retention. L’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni è aspecifica quando non deduce la decisività dell’elemento probatorio in virtù della cosiddetta prova di resistenza, non spiegando se la decisione sarebbe variata, espunte le prove inutilizzabili. Il controllo di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili, della coerenza delle argomentazioni e della non emersione di vizi dal testo impugnato.
Il Fatto
La vicenda processuale trae origine da un’indagine per traffico di stupefacenti avviata dopo l’arresto di tre soggetti per detenzione di hashish. Le successive investigazioni avevano fatto emergere il coinvolgimento di ulteriori soggetti e la costituzione di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari, con l’uso di società cartiere prive di strutture aziendali e beni funzionali all’attività d’impresa.
La Corte di appello di Brescia, in riforma della decisione del G.u.p. del Tribunale di Brescia, aveva applicato le pene accessorie e confermato nel resto la condanna per associazione a delinquere e per plurime violazioni del d.lgs. n. 74/2000. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione deducendo l’inutilizzabilità delle intercettazioni, vizi di motivazione sull’accertamento della responsabilità, il diniego delle generiche e questioni sul trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via prioritaria l’eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, disposte in un procedimento distinto relativo al traffico di stupefacenti. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, i giudici di legittimità precisano che i tabulati delle conversazioni e i dati di localizzazione tramite GPS sono utilizzabili senza autorizzazione, non trovando applicazione analogica la disciplina sui tabulati né i principi della sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020.
Sul secondo profilo, la Corte rileva che già il decreto autorizzativo recava l’indicazione dei reati secondo la prospettazione accusatoria e il rinvio all’informativa di polizia giudiziaria nella quale era delineata con nettezza l’associazione a delinquere finalizzata ai reati tributari. Tali dati sono stati ritenuti sufficienti a giustificare l’autorizzazione alle captazioni, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata.
L’eccezione è inoltre dichiarata aspecifica, perché contesta l’acquisizione di un elemento probatorio senza dedurne la decisività in virtù della cosiddetta prova di resistenza. Quanto alle censure sull’accertamento del reato associativo, della partecipazione e del ruolo assunto, la Corte le qualifica come rivalutative del fatto, estranee alla cognizione del giudice di legittimità, cui è preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione di nuovi parametri di ricostruzione.
Il giudice di legittimità verifica la compatibilità della giustificazione con il senso comune e i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La manifesta illogicità della motivazione, prevista dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente sia inconfutabile e non rappresenti una mera ipotesi alternativa. Nel caso concreto, il compendio probatorio risulta cospicuo, fondato su dichiarazioni accusatorie, indagini bancarie e contabili e servizi di osservazione, e le censure hanno a oggetto solo una frazione insignificante degli elementi a carico.
Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ritiene le doglianze inconsistenti, essendo le generiche negate sulla base della gravità dei fatti e della personalità antisociale, la recidiva applicata per precedenti specifici e la pena giustificata con riferimento ai criteri dell’art. 133 cod. pen. I ricorsi sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Nota della Redazione
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