Spaccio desumibile da quantità e tenore di vita (Cass. pen. Sez. 3 n. 9520 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente può essere autonomamente desunta dal quantitativo detenuto, dal numero di dosi ricavabili e dalle condizioni di vita dell’imputato, senza che risulti decisiva l’assenza di una specifica dipendenza dalla sostanza. Tale valutazione, se logicamente e congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità. Le dichiarazioni confessorie rese agli operanti e non confluite in un apposito verbale di spontanee dichiarazioni sottoscritto dall’interessato non costituiscono prova decisiva, laddove l’illecita destinazione risulti da altri elementi del quadro probatorio.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, all’esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato l’imputato colpevole del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche. La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena in quattro mesi di reclusione ed euro cinquecento di multa, confermando nel resto la decisione.
L’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo il vizio di omessa motivazione in ordine alla prova della destinazione allo spaccio della sostanza sequestrata, contestando l’utilizzabilità delle dichiarazioni confessorie non verbalizzate e la valutazione del quantitativo come elemento sufficiente a provare l’illecita destinazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché proposto fuori dai casi consentiti. I giudici di legittimità hanno rilevato come la Corte territoriale avesse autonomamente desunto la destinazione allo spaccio dal quantitativo e dal numero di dosi ricavabili, valutati alla luce delle condizioni di vita dell’imputato, privo di stabile attività lavorativa e di fissa dimora, e soprattutto dall’assenza di prova di una specifica dipendenza dalla sostanza sequestrata.
La Suprema Corte ha precisato che il ricorrente, nel riproporre argomentazioni già esaminate in sede di appello, aveva opposto al logico e congruo convincimento del giudice di merito argomenti fattuali che esulano dal perimetro del giudizio di legittimità, omettendo di confrontarsi con l’argomento dirimente dell’assenza di prova della qualità di assuntore all’epoca del fatto.
Quanto al controllo sulla motivazione, la Corte ha richiamato i tre requisiti che rendono la decisione insindacabile: l’esposizione di ragioni giuridicamente apprezzabili, l’assenza di manifesta illogicità e la non emersione dei vizi dal testo dell’atto impugnato. La cognizione del giudice di legittimità resta funzionale a verificare la compatibilità della motivazione con il senso comune, non a stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti.
In merito alle dichiarazioni confessorie, la Corte ha osservato che la loro eventuale inutilizzabilità non supera le conclusioni raggiunte, atteso che esse non rappresentano una prova decisiva, essendo la destinazione allo spaccio stata autonomamente desunta dal complessivo quadro probatorio. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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