Tentato omicidio e assenza di lesioni: idoneità degli atti e dolo omicidiario (Cass. pen. Sez. I n. 25806 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di provvedimenti de libertate, il sindacato di legittimità non può estendersi alla revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né alla rivalutazione delle condizioni soggettive dell’indagato. La motivazione del provvedimento cautelare è censurabile solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità. In tema di tentato omicidio, l’assenza di lesioni alla persona offesa non è significativa dell’inidoneità dell’azione, potendo dipendere da fattori indipendenti dalla volontà dell’agente. L’animus necandi, anche nella forma del dolo alternativo, si desume dall’idoneità causale degli atti, valutata ex ante, e dalle modalità della condotta.

Il Fatto

Il Tribunale, in funzione di riesame, ha rigettato la richiesta proposta dall’indagato avverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, confermando la gravità indiziaria per il reato di tentato omicidio e per la correlata violazione della normativa sulle armi. La contestazione riguarda l’esplosione di più colpi d’arma da fuoco all’indirizzo della persona offesa, evento non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà dell’agente.

Avverso il provvedimento l’indagato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi: il primo deduce inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 273, comma 1, cod. proc. pen. e 56-575 cod. pen.; il secondo denuncia illogicità della motivazione in relazione agli artt. 274 lett. c) e 275, comma 3, cod. proc. pen., contestando l’adeguatezza della misura più grave.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ribadito che in sede di legittimità, in materia di provvedimenti cautelari, il sindacato non può spingersi alla revisione degli elementi fattuali né allo spessore degli indizi. Si tratta di apprezzamenti di merito riservati al giudice che ha applicato la misura e al Tribunale del riesame. La motivazione è censurabile solo se meramente apparente o inidonea a rendere comprensibile la logica seguita.

Quanto alla consistenza della prova indiziaria, i gravi indizi di colpevolezza non corrispondono agli indizi richiesti dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. per il giudizio di merito. Essi non devono essere valutati secondo i criteri di precisione e concordanza, non richiamati dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. L’ordinanza impugnata ha dato conto della ricostruzione unitaria degli indizi, soddisfacendo anche i postulati di precisione e concordanza.

Il ricorrente ha prospettato una versione alternativa dei fatti, insistendo sul mancato riconoscimento personale da parte della vittima e sulla pretesa inattendibilità della dichiarante. Tuttavia l’ordinanza colloca l’indagato nell’immediatezza dei fatti quale autore dell’azione, valorizzando i fotogrammi della videosorveglianza e il comportamento successivo dell’indagato. Generica è risultata la contestazione sulla qualificazione giuridica: l’assenza di lesioni non è significativa dell’inidoneità dell’azione.

Sul dolo omicidiario, la Corte richiama il principio secondo cui l’esistenza dell’animus necandi, anche nella forma del dolo alternativo, può desumersi per induzione da fatti certi, quali i mezzi usati, la direzione e l’intensità dei colpi, la distanza del bersaglio e la parte del corpo attinta. L’idoneità degli atti va apprezzata con prognosi ex post, ma con riferimento alla situazione presente all’agente al momento del compimento, secondo le condizioni umanamente prevedibili.

Quanto al secondo motivo, il pericolo di reiterazione risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della gravità della condotta, avvenuta all’interno di uno stabile e inserita in un contesto conflittuale tra nuclei familiari. Di qui la sufficiente motivazione sull’adeguatezza della più grave misura e sull’inidoneità di quella meno afflittiva. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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