Rinuncia ai motivi con patteggiamento in appello comporta inammissibilità del ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 5865 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
I motivi di impugnazione che siano stati espressamente rinunciati in sede di accordo sull’applicazione della pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. non possono essere riproposti con il ricorso per cassazione. Rispetto a essi il giudice di appello non ha alcun obbligo di motivazione, perché la rinuncia ne determina la definitiva abdicazione. Ne consegue che il ricorso che riproponga tali censure è inammissibile. È invece manifestamente infondato il motivo che censuri la motivazione su questioni effettivamente devolute, quando il giudice del merito abbia adeguatamente argomentato. Il ricorrente che deduca il vizio di motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche deve indicare le ragioni favorevoli che i giudici avrebbero omesso o errato a valutare.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli, con sentenza depositata l’8 aprile 2024, riformava in adesione alla richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. la decisione con cui il Tribunale di Napoli aveva condannato quattro imputati, rideterminandone le pene e revocando le pene accessorie per uno di essi.

Avverso la sentenza di appello i prevenuti proponevano ricorso per cassazione. Tre di essi lamentavano la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la mancata disamina di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; il quarto deduceva il vizio di motivazione sulla ritenuta partecipazione al sodalizio criminoso, sulla recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ma per ragioni diverse. Quanto ai ricorrenti che avevano definito il giudizio di appello con il patteggiamento, la Corte ha rilevato che le censure con essi proposte erano state espressamente rinunciate in sede di accordo sulla pena ex art. 599-bis cod. proc. pen. Ne deriva che il giudice di appello non doveva motivare alcunché su di esse, perché la rinuncia ne aveva determinato la definitiva abdicazione.

Il principio è netto: i motivi rinunciati nel corso dell’accordo non sono più disponibili per la parte, che non può risuscitarli in sede di legittimità. La mancanza di motivazione del giudice territoriale non è quindi un vizio, ma la conseguenza fisiologica della rinuncia.

Quanto al ricorrente che aveva dedotto i restanti motivi, la Corte ha ritenuto il primo manifestamente infondato: la Corte territoriale aveva adeguatamente argomentato circa la partecipazione al sodalizio con ruolo apicale, valorizzando le risultanze delle conversazioni intercettate tra i correi. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, perché la Corte di appello ha correttamente ritenuto sussistente la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., rilevando la presenza di plurime condanne in capo al ricorrente.

Il terzo motivo è parimenti manifestamente infondato: il ricorrente si è limitato a censurare la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche senza indicare le ragioni favorevoli che i giudici del merito avrebbero omesso di valutare o valutato erroneamente, così non assolvendo all’onere di specificità del motivo.

Da ultimo, la Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 ed ha escluso che ricorresse un’ipotesi di errore scusabile. Alla declaratoria di inammissibilità ha quindi fatto seguire, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *