Errore di pena non emendabile d’ufficio senza specifico motivo di ricorso (Cass. pen. Sez. VII n. 5862 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa riduzione della pena per effetto del mancato bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con una circostanza aggravante che, a seguito di modifica normativa, sia divenuta elemento costitutivo del reato integra violazione di legge, ma non configura l’applicazione di una pena illegale. Ne consegue che, in assenza di uno specifico motivo di ricorso che eccepisca tale violazione normativa, il giudice di legittimità non può emendare d’ufficio l’errore in cui sia incorso il giudice del merito. Il ricorso che censuri la statuizione di reità o l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è inammissibile quando la motivazione del giudice di appello sia immune da vizi logici o giuridici.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza depositata il 14 giugno 2024, riformava parzialmente la precedente condanna pronunciata dal Tribunale di Torino il 19 febbraio 2021. La prevenuta veniva assolta quanto a un capo dell’imputazione per insussistenza del fatto; la pena era rideterminata, con concessione delle circostanze attenuanti generiche, e la confisca per equivalente veniva limitata a 13.200,00 euro, avendola la Corte ritenuta colpevole del reato residuo.

Avverso tale sentenza la prevenuta proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi: vizio di motivazione sulla statuizione di reità; vizio di motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.; vizio di motivazione per non avere la Corte territoriale applicato, nel dispositivo, la diminuente per le attenuanti generiche, dopo averne segnalato il riconoscimento.

La Motivazione della Corte

La Sezione VII ha dichiarato il ricorso inammissibile, esaminando separatamente i tre motivi. Quanto al primo, la Corte territoriale ha correttamente argomentato la penale responsabilità della prevenuta in ordine al reato residuo, dando rilievo alla circostanza che la stessa non aveva contestato la dedotta falsità della fattura, utilizzata in sede di dichiarazione fiscale: condotta che integra il reato di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. La valutazione, priva di vizi logici o giuridici, resiste alla censura.

Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha correttamente escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., valorizzando la misura dell’evasione, tale da precludere il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché fondato su un assunto erroneo: la ricorrente assumeva che il giudice di appello non avesse applicato la diminuente per le attenuanti generiche, mentre la Corte non aveva fatto applicazione della diversa diminuente prevista per la scelta del rito. La Corte di legittimità osserva che tale questione, non devoluta con l’atto di gravame, è ormai coperta da giudicato.

Il Collegio richiama, sul punto, l’orientamento secondo cui l’omessa riduzione della pena per mancato bilanciamento delle attenuanti generiche con una circostanza aggravante divenuta, per modifica normativa, elemento costitutivo del reato comporta violazione di legge ma non l’applicazione di una pena illegale(Cass. pen. Sez. VII n. 10208 del 16 febbraio 2024); pertanto, in assenza di un motivo che eccepisca tale violazione, il giudice di legittimità non può emendare d’ufficio l’errore del giudice del merito.

Alla declaratoria di inammissibilità conseguono, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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