La mancata comparizione della persona offesa non integra remissione tacita di querela (Cass. pen. Sez. 7 n. 1228 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La remissione tacita di querela non può desumersi dalla mera mancata comparizione della persona offesa all’udienza cui era citata, qualora non risulti provata la sua citazione e la sua assenza senza giustificato motivo; in difetto di tali presupposti non ricorrono le condizioni di cui all’art. 152, terzo comma, n. 1, cod. pen.. In tema di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità, non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen., atteso che il valore del documento non si esaurisce nello stampato, ma comprende gli effetti pregiudizievoli ulteriori subiti dalla persona offesa, quali le pratiche per la duplicazione dei documenti sottratti.
Il Fatto
La Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva affermato la penale responsabilità degli imputati per il reato di furto aggravato dalla pluralità di persone, ex artt. 110 e 624 cod. pen.. Avverso tale decisione gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo due distinti motivi di censura.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, con riferimento al primo motivo, ha rilevato che la censura era volta a contestare il mancato riconoscimento della remissione tacita di querela per effetto della mancata comparizione della persona offesa all’udienza. Tale doglianza è stata ritenuta inammissibile, in quanto meramente riproduttiva di un profilo già vagliato e disatteso dalla Corte di merito. I giudici di legittimità hanno infatti evidenziato la correttezza della decisione impugnata, che aveva escluso la possibilità di desumere una volontà tacita di remissione, mancando la prova sia della citazione della persona offesa, sia della sua ingiustificata assenza, presupposti necessari ai sensi dell’art. 152, terzo comma, n. 1, cod. pen..
Quanto al secondo motivo, concernente la mancata applicazione dell’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, la Corte ne ha parimenti dichiarato l’inammissibilità, trattandosi di pedissequa reiterazione delle doglianze già rigettate in appello con motivazione congrua. Sul punto, la Cassazione ha condiviso il principio per cui, in caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità, l’attenuante non è configurabile, non potendo il danno limitarsi al valore del contenuto del portafogli, ma dovendosi considerare il valore non determinabile dei documenti e gli ulteriori effetti pregiudizievoli per la vittima, come le pratiche per la duplicazione dei documenti sottratti, richiamando il precedente di Sez. 4, n. 37795 del 2021.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, stimata equa nella misura indicata in dispositivo, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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