Prescrizione travolta dal rinvio COVID illegittimo, reato estinto (Cass. pen. Sez. VII n. 5983 del 13.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del corso della prescrizione collegata al rinvio dell’udienza disposto ai sensi della disciplina emergenziale non può essere computata quando la relativa fattispecie rinvia a una regola processuale il cui contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative del capo dell’ufficio giudiziario. Tale meccanismo presenta un deficit di determinatezza della fattispecie per legge e lede il principio di legalità nella sua ricaduta sul decorso della prescrizione. Ne consegue l’illegittimità costituzionale della norma e l’impossibilità di calcolare il periodo di sospensione nella sentenza di appello e in quella di primo grado. Il giudice di legittimità deve pertanto dichiarare l’estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronuncia di secondo grado.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 01.07.2024, con la quale è stata confermata la condanna di primo grado. Il procedimento era stato rinviato nel corso del 2020 in ragione dell’emergenza sanitaria.
Con il primo motivo di ricorso si contesta l’omessa declaratoria di prescrizione già maturata prima del giudizio di secondo grado. La questione arriva davanti alla Corte perché i giudici di merito avevano computato, nel calcolo del termine prescrizionale, il periodo di sospensione collegato al rinvio d’udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene fondato il primo motivo di ricorso. Non può tenersi conto della sospensione della prescrizione in ragione del rinvio disposto in data 20 maggio 2020, avuto riguardo alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 9, D.L. n. 18 del 2020, pronunciata con la sentenza n. 140/2021 della Corte costituzionale.
Con quella pronuncia il giudice delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso non oltre il 30 giugno 2020.
La Corte costituzionale ha affermato che la norma censurata, nel prevedere una fattispecie di sospensione del termine di prescrizione, rinvia a una regola processuale il cui contenuto è definito integralmente dalle misure organizzative del capo dell’ufficio giudiziario. Si realizza così un radicale deficit di determinatezza, per legge, della fattispecie, con conseguente lesione del principio di legalità limitatamente alla ricaduta di tale regola sul decorso della prescrizione.
Nel caso concreto il rinvio dell’udienza adottato dal tribunale richiamava proprio i provvedimenti organizzativi emessi dal Presidente del Tribunale, che fissavano limiti e criteri per la trattazione dei procedimenti pendenti in quella fase. Pertanto non può tenersi conto del periodo di sospensione calcolato nella sentenza di appello e in quella di primo grado, né di altro periodo, non essendosi tenuta alcuna udienza tra il 9 marzo e il 12 maggio 2020 durante la fase della c.d. sospensione COVID, per complessivi giorni 64.
Il reato risulta così prescritto in data 30 giugno 2024, prima della sentenza di secondo grado del 1 luglio 2024. La Corte annulla quindi senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Nota della Redazione
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