Scissione depauperativa e bancarotta: dolo e fatti successivi (Cass. pen. Sez. V n. 32909 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La scissione societaria non è di per sé fatto distrattivo, perché costituisce operazione straordinaria disciplinata dall’ordinamento e assistita da strumenti civilistici di tutela dei creditori. Essa integra tuttavia bancarotta fraudolenta patrimoniale quando, in relazione alla situazione debitoria della società scissa e agli effetti economici prodotti, si riveli volutamente depauperativa e pregiudizievole per le ragioni creditorie nella prospettiva concorsuale. Le tutele civilistiche e la responsabilità solidale previste dagli artt. 2506-bis, comma terzo, e 2506-quater, comma terzo, cod. civ. non neutralizzano la sottrazione dei beni alla garanzia patrimoniale. Ai fini del reato è sufficiente il dolo generico: non occorrono la volontà di cagionare il fallimento, la consapevolezza dell’insolvenza o lo scopo di danneggiare i creditori, ma la volontà di destinare i beni a scopi estranei all’impresa con rappresentazione del pericolo per i creditori. Le operazioni successive possono essere valutate come indici confermativi della funzione dell’operazione originaria, non come autonome condotte distrattive.

Il Fatto

La Corte di appello di Bari, con sentenza del 17 novembre 2025, ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trani il 23 settembre 2024 nei confronti di un imprenditore, già socio accomandatario e amministratore di una s.a.s., per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale ai sensi dell’art. 216, comma primo, nn. 1 e 2, legge fall., richiamato dall’art. 223 legge fall., in relazione al fallimento dichiarato nel 2016.

Gli si contesta di avere, nel 2012, trasferito mediante scissione la quasi totalità del patrimonio immobiliare della società a una nuova s.a.s. partecipata dai medesimi soci, senza corrispettivo reale e con debiti accollati rimasti insolute; e di avere tenuto le scritture contabili in modo da non rendere ricostruibile il patrimonio. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo la mancata assunzione di una prova decisiva e i vizi di motivazione, contestando la sussistenza del dissesto all’epoca dell’operazione e la prova del dolo specifico quanto alla bancarotta documentale.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal regime della doppia conforme: le motivazioni di primo e secondo grado si integrano reciprocamente e il sindacato di legittimità non consente una nuova lettura delle prove, ma solo la verifica della completezza e della tenuta logica della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

È infondata la censura ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva riguarda la mancata ammissione di una prova contraria richiesta ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., idonea a determinare una diversa decisione. Non ricorre quando si lamenti l’omessa o non condivisa valutazione di un documento già acquisito: il certificato di mancata opposizione al progetto di scissione era stato acquisito e valutato, e documentava solo il mancato esercizio del rimedio civilistico, senza giudizio tecnico sull’idoneità dell’operazione a pregiudicare i creditori.

Sul piano sostanziale, la scissione può integrare distrazione quando risulti volutamente depauperativa. Occorre verificare in concreto la situazione debitoria della scissa, la consistenza della beneficiaria, l’entità di beni e debiti trasferiti, l’effettivo riequilibrio patrimoniale e la destinazione finale dei beni. I giudici di merito hanno accertato il trasferimento della quasi totalità degli immobili senza corrispettivo reale, la permanenza del debito in capo alla scissa, il mancato pagamento dei debiti accollati e le successive cessioni di quote e assegnazioni di immobili ai familiari, quali indici confermativi della funzione perseguita.

Né rileva la distanza temporale dal fallimento: ai fini della bancarotta patrimoniale non è richiesto un nesso causale tra distrazione e fallimento, poiché le condotte assumono rilievo anche se compiute quando l’impresa non versava ancora in insolvenza (Sez. U n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli). Quanto all’elemento soggettivo, è sufficiente il dolo generico, desumibile dagli indici di fraudolenza: condizione patrimoniale dell’impresa, cointeressenze dell’amministratore, assenza di ragione economica dell’atto e sproporzione tra utilità e beni fuoriusciti.

Infondate anche le censure sulla bancarotta documentale. L’omessa o parziale tenuta delle scritture rientra nella prima fattispecie dell’art. 216, comma primo, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico; la Corte territoriale lo ha desunto non dalla sola mancanza del libro degli inventari, ma dalla complessiva vicenda: assenza delle scritture anteriori al 2015, manomissione dei supporti informatici, omesse dichiarazioni fiscali, irreperibilità dell’imputato e della nuova amministratrice, rilevante passivo e distrazione immobiliare. Il parallelismo con l’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 non coglie nel segno, perché le due fattispecie hanno struttura diversa e sono in rapporto di specialità reciproca; in ogni caso difetta il presupposto fattuale, essendo disponibile il solo libro giornale del 2015. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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