Ricorso inammissibile per motivo non specifico sulle esigenze cautelari (Cass. pen. Sez. II n. 6216 del 14.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali è inammissibile quando non si confronti con la motivazione effettivamente resa dal giudice del riesame. Non assolve all’onere di specificità il motivo che contrapponga alla ricostruzione del provvedimento impugnato una diversa lettura dei fatti, senza indicare le ragioni per cui la motivazione sarebbe viziata. Il controllo di legittimità non si estende alla valutazione degli elementi indiziari e delle esigenze cautelari, salvo che il giudice di merito non abbia trascurato circostanze decisive o sia incorso in manifeste illogicità. La commissione del fatto durante gli arresti domiciliari è elemento significativo a sostegno dell’attualità e concretezza del pericolo di recidiva.
Il Fatto
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in sede di riesame, ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani aveva applicato al ricorrente la custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione. Secondo l’accusa, il ricorrente aveva chiesto alla persona offesa la somma di 200 euro per la restituzione di un motociclo che le era stato rubato.
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del pericolo di reiterazione. Ha sostenuto di avere agito per spirito di solidarietà umana, senza compenso e su richiesta della vittima, e di non avere precedenti penali specifici e recenti tali da fondare il pericolo di recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per un motivo non specifico. Il ricorrente non si è confrontato con la motivazione del Tribunale in ordine alla sussistenza indiziaria del reato di estorsione: il giudice del riesame aveva escluso, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa riscontrate da accertamenti di polizia giudiziaria e da altre dichiarazioni, che l’indagato avesse agito per spirito di solidarietà umana e in forza di particolari rapporti con la vittima.
Al contrario, era emerso il suo interesse all’ottenimento di una somma di danaro. Le circostanze indicate in ricorso, osserva la Corte, non interferiscono quindi sulle esigenze cautelari, poiché non scalfiscono il ragionamento del provvedimento impugnato.
La Corte rileva inoltre che il ricorso sorvola del tutto sulla parte della motivazione in cui il Tribunale ha posto a fuoco la capacità a delinquere dell’indagato, avuto riguardo alle modalità del fatto e alla presenza di precedenti penali.
Assume rilievo decisivo la circostanza che l’indagato aveva commesso il fatto mentre si trovava in regime di arresti domiciliari. Neanche la detenzione domestica aveva potuto arginare la commissione di un ulteriore e grave reato, ciò che conferma la sussistenza del pericolo attuale e concreto di recidiva. La motivazione è dunque completa ed esente da vizi logico-giuridici rilevabili in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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