Confisca per equivalente non incontra il limite della prima casa del debitore (Cass. pen. Sez. III n. 9421 del 07.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, il limite all’espropriazione immobiliare previsto dall’art. 76, comma 1, lett. a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo introdotto dall’art. 52, comma 1, lett. g), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, opera solo nei confronti dell’Erario e per debiti tributari, non di altre categorie di creditori. Esso riguarda l’unico immobile di proprietà e non la «prima casa» del debitore. La previsione non costituisce un limite all’adozione della confisca penale, diretta o per equivalente, né del sequestro preventivo ad essa finalizzato. Il diritto di abitazione riservato dal venditore non incide sulla legittimità dell’estensione della confisca, restando la relativa contestazione priva di interesse in capo a chi non sia titolare del diritto alla restituzione.
Il Fatto
Con sentenza definitiva la Corte di appello aveva condannato il ricorrente per omesso versamento di Iva e disposto la confisca per equivalente di un importo superiore a un milione di euro. La misura era stata eseguita su conti correnti e quote societarie e, in un momento successivo, estesa a un immobile che il condannato aveva trasferito a un terzo con atto notarile, riservandosi il diritto di abitazione.
L’estensione, disposta dal rappresentante della Procura generale, si fondava sulla ritenuta simulazione dell’atto di trasferimento e sulla disponibilità del bene per interposta persona. L’incidente di esecuzione era stato dichiarato inammissibile e l’opposizione rigettata. Il condannato ricorreva quindi per cassazione, censurando la motivazione sulla natura fittizia del trasferimento e deducendo l’inconfiscabilità del diritto di abitazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta in via prioritaria la questione di diritto prospettata con il secondo motivo, relativa alla pretesa applicabilità del limite all’espropriazione immobiliare dettato in materia tributaria. Il Collegio richiama un orientamento consolidato, secondo cui la regola invocata non ha portata generale: essa non sottrae la prima abitazione a qualsiasi vincolo di natura penale.
Il limite, precisa la Corte, opera esclusivamente per debiti tributari e nei confronti dell’Erario, non di altri creditori; riguarda inoltre l’unico immobile di proprietà e non la nozione di «prima casa». Da ciò consegue che esso non impedisce né la confisca penale, diretta o per equivalente, né il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
Il percorso argomentativo si sostiene su due precedenti specifici richiamati nel testo: Sez. 3, n. 8995 del 07/11/2019 e Sez. 5, n. 48616 del 20/09/2018, oltre che sulla ribadita Sez. 3, n. 30342 del 16/06/2021. Il giudice di legittimità sottolinea come la Corte territoriale abbia fatto buon governo di tale principio, mentre le censure difensive si risolvono in contestazioni generiche, prive di confronto con le argomentazioni della decisione impugnata.
Quanto al primo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile per carenza di interesse. Le doglianze sulla natura simulatoria del trasferimento toccano aspetti riferibili a un soggetto diverso dal ricorrente, terzo estraneo al reato e unico titolare del diritto alla restituzione del bene. Richiamando Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, si afferma che la legittimazione all’impugnazione spetta soltanto a quest’ultimo.
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, esclusa l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Nota della Redazione
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