Ricorso inammissibile per motivi aspecifici e doglianze rivalutative delle prove (Cass. pen. Sez. VII n. 6449 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che non individui con specificità le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della censura è inammissibile ai sensi dell’art. 581 cod. proc. pen. La specificità va apprezzata non solo intrinsecamente, per la genericità e indeterminatezza dei motivi, ma anche estrinsecamente, per la loro apparente mancanza di correlazione con la complessità delle argomentazioni della decisione impugnata. È estranea al sindacato di legittimità la doglianza che prefiguri una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione dei fatti, in assenza di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali. Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche il giudice non deve prendere in esame tutti gli elementi dedotti o rilevabili, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarazione di responsabilità. Il primo motivo contesta la correttezza della motivazione posta a base di quella declaratoria. Il secondo motivo censura il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La questione giunge davanti alla Corte di cassazione perché il ricorrente assume che i giudici del merito abbiano valutato erroneamente il compendio probatorio e negato la diminuente senza adeguata giustificazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII rileva anzitutto che il primo motivo è privo dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall’art. 581 cod. proc. pen. La carenza va valutata sotto un duplice profilo.
Sul piano intrinseco, i motivi difettano per genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto. Sul piano estrinseco, manca la correlazione tra la complessità delle argomentazioni della decisione impugnata e le censure prospettate. I motivi non assolvono così la funzione tipica di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.
La Corte osserva inoltre che le doglianze tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie o un’alternativa ricostruzione dei fatti secondo criteri valutativi diversi da quelli adottati dal giudice del merito. Tali censure restano estranee al sindacato di legittimità e non si accompagnano alla pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti.
Nel caso concreto i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, meramente riprodotte in sede di legittimità.
Quanto al secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Sezione lo reputa privo di concreta specificità e manifestamente infondato. Nel motivare il diniego della diminuente il giudice non deve prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. È sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all’assenza di elementi positivi, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Nel caso di specie i giudici del merito hanno esplicitato, con argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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