Inammissibile il ricorso fondato su reiterazione dei motivi d’appello (Cass. pen. Sez. VII n. 6465 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si risolvano nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito: tali motivi sono non specifici ma soltanto apparenti, perché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il motivo che involga profili di merito introduce una quaestio facti preclusa in sede di legittimità. In tema di circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice di merito valuti tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, restando disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Il riconoscimento della recidiva non può fondarsi sul mero richiamo dei precedenti penali e della gravità del reato, dovendo il giudice accertare il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne e la perdurante inclinazione al delitto.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Firenze ha confermato la dichiarazione di responsabilità per il reato contestato, negando la riqualificazione della fattispecie in forma tentata, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e l’applicazione della sostituzione della pena detentiva.
Investita del ricorso, la Corte è chiamata a verificarne l’ammissibilità sotto il profilo della specificità dei motivi e della loro proponibilità in sede di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i quattro motivi di ricorso e ne rileva l’inammissibilità e la manifesta infondatezza. Il primo motivo, che contesta la mancata riqualificazione della fattispecie in tentata truffa, è dichiarato indeducibile perché si risolve nella pedissequa reiterazione delle censure già proposte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. Tali motivi sono considerati non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione di critica argomentata alla sentenza impugnata.
La Corte rileva inoltre che il giudice di merito ha esposto le ragioni del proprio convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici, applicando corretti argomenti giuridici. Il motivo, inoltre, involge una quaestio facti preclusa in sede di legittimità.
Il secondo motivo, relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è dichiarato non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. La Corte richiama il principio secondo cui il giudice di merito non deve valutare tutti gli elementi dedotti o rilevabili, ma solo quelli ritenuti decisivi, restando gli altri disattesi da tale valutazione.
Il terzo motivo, sulla sussistenza della recidiva, è parimenti non consentito e manifestamente infondato. La Corte osserva che il giudice di merito non ha fondato l’aggravante sul mero richiamo dei precedenti penali, ma ha accertato, sulla base di molteplici circostanze di fatto e indici di disvalore, il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne, verificando la perdurante inclinazione al delitto quale fattore criminogeno.
Il quarto motivo, sulla omessa sostituzione della pena detentiva ai sensi della legge n. 689/1991, è dichiarato manifestamente infondato: la sentenza impugnata ha espresso un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, valutando l’incidenza dell’illecito sulla capacità a delinquere. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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