Deposito telematico dell’impugnazione e onere di documentare il malfunzionamento (Cass. pen. Sez. VI n. 30674 del 11.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigore della disciplina transitoria dettata dal d. lgs. n. 150/2022 e dal D.M. n. 217/2023, le impugnazioni previste dall’art. 311 cod. proc. pen. devono essere depositate con modalità esclusivamente telematiche a decorrere dal 1° aprile 2026. Il deposito a mezzo PEC costituisce modalità non telematica e resta ammesso solo quando sia intervenuto un malfunzionamento dei sistemi informatici certificato dal direttore generale per i servizi informativi automatizzati e attestato sul portale dei servizi telematici, oppure accertato e attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario ai sensi dell’art. 175-bis, comma 4, cod. proc. pen. Grava sul ricorrente l’onere di documentare le ragioni dello scostamento dal modello legale di deposito. La sua inosservanza determina l’inammissibilità dell’impugnazione, sanzionata dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Lecce ha rigettato l’appello cautelare contro il provvedimento che aveva respinto la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La misura era stata applicata in relazione al concorso nella detenzione di sostanza stupefacente e nella detenzione illecita di più armi clandestine, con esigenze cautelari fondate sul pericolo di recidivanza specifica.
Il ricorso è articolato in due motivi: violazione di legge processuale e vizio di motivazione per omessa valutazione degli elementi sopravvenuti, tra cui la sopravvenuta misura di sicurezza della sorveglianza speciale con obbligo di permanenza notturna; e motivazione meramente apparente sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari con mezzi elettronici. Il ricorso risulta trasmesso a mezzo PEC il 25 maggio 2026, alle ore 21.36, all’indirizzo del Tribunale, con la sola indicazione dell’impossibilità di accedere al portale per malfunzionamento.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per essere stato presentato con modalità non consentite dalla legge. L’art. 311, comma 3, cod. proc. pen. impone il deposito nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, osservando le forme dell’art. 582 cod. proc. pen., il quale, nel testo modificato dall’art. 33 del d. lgs. n. 150/2022, richiama le modalità di cui all’art. 111-bis cod. proc. pen., che prescrive il deposito «esclusivamente» telematico.
Il percorso argomentativo ricostruisce la disciplina transitoria: l’art. 87, comma 4, d. lgs. n. 150/2022 mantiene in vigore la previgente formulazione degli artt. 311 e 582 fino al quindicesimo giorno successivo all’emanazione del decreto ministeriale; l’art. 87-bis consente, nel periodo precedente, il deposito con modalità non telematiche o a mezzo PEC. L’art. 3, comma 1, D.M. n. 217/2023 fissa al 1° gennaio 2025 il deposito esclusivamente telematico per il Tribunale ordinario; il comma 3-ter proroga al 31 marzo 2026 la facoltà di deposito non telematico per i procedimenti del libro IV, titolo I, capo VI, tra cui le impugnazioni cautelari. Dal 1° aprile 2026, dunque, la modalità telematica è inderogabile.
La Corte esamina poi le ipotesi residue di deposito non telematico, disciplinate dall’art. 175-bis cod. proc. pen., che richiede, per il malfunzionamento dei sistemi, una certificazione del direttore generale per i servizi informativi automatizzati, l’attestazione sul portale e la comunicazione del dirigente dell’ufficio, con indicazione di data e orario di inizio e fine; il comma 4 contempla il malfunzionamento non certificato ma accertato e attestato dal dirigente.
Da tale disciplina la Corte trae la regola dell’onere probatorio a carico della parte che si scosta dal modello legale: il ricorrente deve documentare le ragioni del deposito atipico, producendo le attestazioni di portale o i provvedimenti dirigenziali. La conclusione è imposta dalla logica e confermata dall’art. 175-bis, comma 5, che pone sull’interessato l’onere di dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore.
Nel caso concreto nessun malfunzionamento risulta attestato nelle forme richieste, né altrimenti documentato. La mancata osservanza delle modalità telematiche fuori dai casi dell’art. 175-bis determina l’inammissibilità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., come già affermato da Sez. 6 n. 23044 del 09/06/2026. La Corte esclude il contrasto con il diritto di difesa e con l’art. 6 CEDU, richiamando Sez. U n. 6565 del 11/12/2025 e le conformi Sez. 2 n. 9827 del 12/02/2026 e Sez. 6 n. 5252 del 08/01/2026. Segue la condanna alle spese e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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