L’aggravante della minorata difesa e le esigenze cautelari nel riesame (Cass. pen. Sez. 2 n. 17854 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo della Corte di Cassazione sulla motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame, quando sia denunciato un vizio di motivazione riguardo alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alla sussistenza delle esigenze cautelari, è limitato all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie. La circostanza aggravante della minorata difesa, di cui all’art. 61, n. 5, cod. pen., può essere legittimamente ritenuta sussistente non solo in ragione dell’età della vittima, ma anche quando l’azione sia stata commessa nella privata dimora della persona offesa, che vi si trovava sola, con capacità reattive affievolite. Tale valutazione, espressa con motivazione adeguata e non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Il Tribunale di Bari, con ordinanza del 16 febbraio 2026, rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di un indagato per il reato di tentata truffa aggravata, avverso l’ordinanza del Tribunale di Trani che aveva applicato la misura dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione dal difensore, articolando due motivi di doglianza: la prima censura riguardava l’erronea applicazione dell’aggravante della minorata difesa, ritenuta sussistente per la sola età della persona offesa; la seconda eccepiva la mancanza e l’illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, nonché la mancata valutazione di una precedente condanna che si assumeva estinta con cessazione di ogni effetto penale.

Il ricorrente, in particolare, contestava la ritenuta esistenza di un’organizzazione con più complici, sostenendo che la percezione della persona offesa di interlocutori diversi non fosse sufficiente, potendo egli stesso aver camuffato la voce. Veniva, altresì, censurata la valutazione delle esigenze lavorative e delle esigenze cautelari fondate su una condanna ormai estinta.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, disattendendo tutte le censure proposte. In relazione alla prima doglianza, ha rilevato che il Tribunale aveva correttamente ritenuto sussistente l’aggravante della minorata difesa non solo in considerazione dell’età della vittima, ma anche perché l’azione si era sviluppata nella privata dimora della stessa, luogo in cui la donna si trovava sola e con le sue capacità reattive affievolite. Tale accertamento, in quanto basato su una motivazione di merito, non è ammesso a sindacato nella sede di legittimità.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha evidenziato che la motivazione dell’ordinanza impugnata, contenuta a pagina 5, aveva adeguatamente esposto le ragioni della ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, valorizzando il disvalore e le modalità di esecuzione della condotta e ritenendo la misura, blandamente afflittiva, necessaria per monitorare gli spostamenti dell’indagato. A ciò non poteva opporsi l’attività lavorativa di venditore ambulante, non ritenuta dal Tribunale ostativa all’applicazione della misura.

La Suprema Corte ha infine richiamato il principio per cui, in materia di misure cautelari personali, il controllo di legittimità sul vizio di motivazione circa la consistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la sussistenza delle esigenze cautelari è limitato alla verifica dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.

Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 61 c.p.

Tutte le 466 sentenze sull'art. 61 c.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *