Restituzione in termini preclusa se il termine per l’abbreviato è già scaduto (Cass. pen. Sez. 1 n. 4654 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio abbreviato, la natura sostanziale della diminuente premiale di cui all’art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. non comporta la recuperabilità del termine processuale per richiedere il rito, qualora tale termine sia ormai scaduto. È preclusa la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. finalizzata ad accedere al giudizio abbreviato per beneficiare dell’ulteriore riduzione di pena, poiché la rimessione in termini determinerebbe la regressione del procedimento a fasi processuali già definite. Le disposizioni che individuano presupposti, termini e modalità di accesso al rito hanno natura processuale, che rimane tale anche quando l’esito del rito incida sul trattamento sanzionatorio. L’art. 2, comma 4, cod. pen. non può essere invocato per rivivificare un termine di natura processuale già decorso.

Il Fatto

La Corte d’appello di Roma, nel confermare la sentenza di primo grado che aveva dichiarato la responsabilità dell’imputata per il reato di cui all’art. 4, comma 2, l. n. 110/1975, rigettava la richiesta di rimessione in termine per accedere al rito abbreviato. La difesa, invocando l’applicazione dell’art. 2 cod. pen., mirava a beneficiare del regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022, che ha aggiunto l’ulteriore diminuente di pena per il caso di mancata impugnazione della sentenza di condanna.

Avverso tale decisione l’imputata proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei principi di retroattività della legge penale più favorevole e la natura sostanziale delle nuove disposizioni premiali.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha preliminarmente riconosciuto la natura sostanziale di talune modifiche normative collegate al rito, come la riduzione della pena nella misura di un terzo o della metà per le contravvenzioni di cui all’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. o l’ulteriore riduzione di un sesto per la mancata impugnazione di cui al comma 2-bis della medesima disposizione. Ha, tuttavia, precisato che la natura sostanziale dell’effetto premiale non determina la natura sostanziale delle norme che regolano i presupposti e i termini per l’accesso al rito.

La Corte ha valorizzato il principio secondo cui tali disposizioni hanno natura squisitamente processuale, rimanendo tale anche quando l’esito del rito comporti un effetto favorevole sul trattamento sanzionatorio. Ha, quindi, escluso che, sul presupposto della natura sostanziale della norma premiale, sia possibile ottenere la rimessione in termini per la richiesta di giudizio abbreviato, in quanto la scadenza del termine processuale non è recuperabile ai sensi dell’art. 2, comma 4, cod. pen.

A sostegno di tale conclusione, il Collegio ha richiamato il principio di diritto secondo cui la restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. non può essere disposta in favore dell’imputato all’esito del giudizio svoltosi con il rito ordinario, al fine di accedere al giudizio abbreviato per beneficiare dell’ulteriore riduzione di pena per mancata impugnazione. In tali ipotesi, l’eventuale rimessione in termini causerebbe una regressione del procedimento a fasi procedurali già definite, risultando pertanto preclusa.

Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo il motivo infondato e corretta la motivazione della Corte territoriale, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

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