Prove indiziarie e assoluzione del concorrente nel giudizio di cassazione (Cass. pen. Sez. VI n. 6527 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La definitività della condanna resa nei confronti del concorrente che abbia rinunziato ai motivi di appello diversi da quelli sulla pena, concordando la pena ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non consolida il quadro probatorio nei confronti degli altri imputati. Gli arresti intervenuti per fatti estranei alla regiudicanda, se non correlati ad altre consistenti emergenze probatorie, assumono il portato di mere suggestioni logiche. L’assoluzione in appello del preteso mandante fa venir meno il collante dell’impianto accusatorio costruito sui corrieri e impone l’annullamento con rinvio per un nuovo esame della tenuta logica dell’ipotesi accusatoria.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catania, in sede di giudizio abbreviato, aveva integralmente confermato le condanne emesse dal G.I.P. del Tribunale locale per più episodi di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, ascritti ai capi di imputazione a tre soggetti, ritenuti rispettivamente mandante e corrieri di un traffico di cocaina dalla Calabria verso il territorio etneo.

Avverso tale pronuncia i tre imputati hanno proposto autonomi ricorsi per cassazione, deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio. La questione centrale riguarda la sostenibilità dell’impianto accusatorio una volta escluso, in appello, il coinvolgimento del preteso mandante nei fatti contestati ai due corrieri.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione accoglie i ricorsi nei termini precisati. Il ragionamento muove dalla constatazione che la sentenza appellata, solo apparentemente, aveva ribadito il quadro ricostruttivo di primo grado: in realtà soffre di contraddizioni logiche intrinseche che ne hanno alterato il percorso argomentativo.

Quanto alla posizione di uno dei ricorrenti, la Corte disattende i rilievi sul riconoscimento operato mediante la verifica in camera di consiglio della somiglianza tra l’effige dell’imputato e il soggetto ripreso dalle videocamere dell’abitazione dell’acquirente. Il Collegio richiama Sez. 5 n. 7015 del 2019 e Sez. 5 n. 48882 del 2018 per confermare la legittimità di tale accertamento, che rende superflui gli ulteriori argomenti valorizzati dai giudici di merito e comporta la recessività delle criticità difensive, anche in relazione all’elaborato tecnico versato in atti.

Il quadro cambia radicalmente sul piano del compendio indiziario. La lettura congiunta delle due decisioni di merito dà conto di un substrato probatorio scarno: i contatti video-ripresi tra i pretesi fornitori e l’acquirente, la disponibilità di buste e i colloqui intercettati, giudicati di contenuto non particolarmente intellegibile dallo stesso primo giudice, non offrono riscontri puntuali in ordine alle singole cessioni contestate.

La Corte stigmatizza poi l’inconferente riferimento alla definitività del giudizio di responsabilità del concorrente che aveva rinunziato ai motivi, trattandosi di deriva processuale che non consolida il quadro probatorio verso gli altri imputati. Parimenti inadeguato è il richiamo agli arresti dei due pretesi corrieri per fatti estranei alle vicende contestate: evenienze che, non lette alla luce di altre consistenti emergenze, finiscono per assumere il portato di suggestioni logiche.

Decisiva è l’assoluzione in appello del preteso mandante da tutti i fatti ascritti in concorso con i due corrieri. Venute meno, già in primo grado, le figure del consegnatario e del corriere operante nell’interesse del mandante, e caduto in appello il coinvolgimento di quest’ultimo, la prova della transazione illecita risulta ricostruita in via meramente ipotetica. La Corte censura l’argomento secondo cui nulla escluderebbe uno scambio avvenuto “in un momento diverso, non videoripreso dalle telecamere”: si tratta di mera congettura, radicalmente inidonea a sorreggere il giudizio di responsabilità. Da qui l’annullamento senza rinvio per il preteso mandante perché il fatto non sussiste, con cessazione della misura dell’obbligo di dimora, e l’annullamento con rinvio per i due corrieri, perché la Corte di merito precisi se e in che termini l’ipotesi accusatoria resti valida alla luce dell’assoluzione del soggetto per conto del quale l’azione illecita sarebbe stata realizzata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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