Accordo per singola importazione di stupefacenti integra il programma associativo (Cass. pen. Sez. 1 n. 13108 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, l’accordo di almeno tre persone per organizzare e finanziare un’operazione d’importazione di ingente quantità di stupefacenti determina un programma associativo ai sensi dell’art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Tale norma non richiede che le successive condotte delittuose dei singoli siano compiute in nome e per conto dell’associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso. Non è configurabile il tentativo di associazione per delinquere, trattandosi di reato di pericolo che si perfeziona con la creazione del vincolo associativo e la concordazione del piano organizzativo, indipendentemente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti. In materia di reati associativi, la commissione dei reati-fine non è necessaria né per la configurabilità del delitto né per la prova della partecipazione. La presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. fa ritenere sussistenti, salvo prova contraria non desumibile dal mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo.
Il Fatto
Con ordinanza del 26 giugno 2025 il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, confermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari per il delitto di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, aggravata dall’agevolazione di una cosca di ‘ndrangheta. All’indagato era contestato il ruolo di fornitore di sostanza stupefacente e di finanziatore dell’acquisto di un ingente quantitativo di cocaina. L’attività di finanziamento sarebbe stata realizzata mettendo a disposizione del sodalizio banconote provento di pregresse attività illecite.
Avverso l’ordinanza veniva proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi: contestazione della gravità indiziaria e della configurabilità del delitto associativo; contestazione del ruolo di finanziatore; insussistenza dell’aggravante dell’agevolazione mafiosa; censure in punto di esigenze cautelari e adeguatezza della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha scrutinato i primi due motivi congiuntamente, ritenendoli infondati. Ha evidenziato come la condotta dell’indagato, consistita nel dare il proprio assenso al finanziamento dell’importazione, nel reperire altri finanziatori dopo la constatazione dell’impossibilità di utilizzare le banconote “macchiate” e nella partecipazione a veri e propri summit per stabilire le modalità operative, fosse sufficiente a integrare la gravità indiziaria in ordine all’accordo funzionale alla costituzione del sodalizio.
Il richiamo al principio delle Sez. 5, n. 28528 del 2010 ha chiarito che l’accordo per organizzare e finanziare un’operazione d’importazione di ingente quantità di stupefacente, cui deve seguire una pluralità di delitti di detenzione e cessione al dettaglio, determina un programma associativo. L’alternativa sarebbe ritenere penalmente irrilevante la condotta di chi prende accordi per una grossa importazione, stante la non configurabilità del tentativo di associazione. La Corte ha anche valorizzato la circostanza che l’attività si sia protratta per oltre sei mesi, coinvolgendo l’indagato in eterogenee condotte, e ha escluso che possa parlarsi di atti meramente preparatori.
Quanto alla dedotta mancata contestazione dei reati-fine, è stato ribadito l’orientamento costante secondo cui la loro commissione non è necessaria né ai fini della configurabilità dell’associazione né per la prova della partecipazione. Parimenti non decisiva è la limitatezza temporale del periodo di osservazione delle condotte, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato.
Il terzo motivo, relativo all’aggravante dell’agevolazione mafiosa, è stato dichiarato inammissibile per genericità, avendo il ricorrente contrapposto in termini meramente assertivi la carenza motivazionale in punto di dolo specifico a fronte di una motivazione corroborata da cospicui riferimenti all’interesse delle cosche al narcotraffico.
Infine, il quarto motivo è stato respinto sulla base della doppia presunzione relativa di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non contrastata da elementi concreti. La distanza temporale dai fatti possiede una valenza neutra ove non accompagnata da altri elementi circostanziali. La Corte ha inoltre ribadito che la valutazione del tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari costituisce pronuncia implicita sull’inopportunità del braccialetto elettronico. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato.
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Nota della Redazione
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