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Il carabiniere che ha verbalizzato l’interrogatorio può testimoniare sulle indagini (Cass. pen. Sez. VI n. 14876 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di incompatibilità a testimoniare, il disposto dell’art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., a termini del quale non possono essere assunti come testimoni coloro che, nel procedimento, hanno svolto funzione di ausiliari del giudice o del pubblico ministero, non contempla un’ipotesi di incompatibilità assoluta, ma si limita a precludere la testimonianza di tali soggetti su fatti e circostanze apprese nello svolgimento della funzione di ausiliari alla verbalizzazione degli atti, ex art. 373, comma 6, cod. proc. pen., non operando con riguardo all’attività espletata, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, dagli ufficiali o dagli agenti di polizia giudiziaria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto utilizzabile la testimonianza resa da un maresciallo dei carabinieri in ordine alle modalità tecniche dell’intercettazione ambientale eseguita, ancorché il predetto avesse assistito il pubblico ministero nella verbalizzazione dell’interrogatorio di un imputato). (Rv. 289856-01)

Il Fatto

Il Tribunale di Trapani aveva condannato due imputati per associazione per delinquere finalizzata a truffe ai danni di enti pubblici nel settore dei corsi di formazione finanziati con fondi pubblici, per induzione indebita e per tentata truffa aggravata, con risarcimento alle parti civili. Il primo era indicato come promotore di un gruppo di società che organizzavano corsi fittizi o gonfiavano i costi con fatture false; il secondo, funzionario di un Centro per l’impiego, avrebbe concordato i controlli ispettivi in cambio di una sistemazione lavorativa per familiari. La Corte d’appello di Palermo aveva dichiarato prescritti alcuni reati e confermato le statuizioni civili.

Entrambi hanno proposto ricorso. Il primo ha dedotto l’inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate per una diversa ipotesi di bancarotta (art. 270 cod. proc. pen.), le anomalie tecniche delle captazioni ambientali e l’incompatibilità a testimoniare del maresciallo dei carabinieri che aveva svolto funzioni di ausiliario del pubblico ministero durante il suo interrogatorio (art. 197, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.). Il secondo ha contestato la partecipazione associativa e la qualificazione come induzione indebita anziché tentata corruzione.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione rileva che, nelle more del giudizio, anche i residui reati si sono estinti per prescrizione; poiché i ricorsi non sono inammissibili, la causa estintiva va dichiarata ex art. 129 cod. proc. pen. Restano le statuizioni civili ex art. 578 cod. proc. pen., da valutare secondo le Sezioni Unite n. 36208 del 2024 e Corte cost. n. 2 del 2026. Sulle intercettazioni valgono le Sezioni Unite Cavallo (n. 51 del 2020): il divieto dell’art. 270 non opera per i reati connessi ex art. 12 cod. proc. pen.; il motivo è infondato, quello sulle anomalie tecniche generico.

Il punto centrale riguarda la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria. L’art. 197 cod. proc. pen. è norma eccezionale e va interpretata in senso stretto. L’ausiliario del giudice o del pubblico ministero è una figura precisa, coincidente con il personale di cancelleria e segreteria (art. 1 d.m. n. 334 del 1989); l’ufficiale di polizia giudiziaria è ausiliario del pubblico ministero solo nei limiti dell’art. 373, ultimo comma, cod. proc. pen., cioè quando lo assiste nella redazione del verbale. Solo su quanto appreso in quella funzione opera l’incompatibilità (Sez. 6, n. 4616 del 1994; Sez. 5, n. 11905 del 2016), mentre resta libera la deposizione sull’attività istituzionale di indagine (Sez. 2, n. 36483 del 2011). Non è pertinente l’art. 195, comma 4, che riguarda la testimonianza sugli atti verbalizzati dagli stessi operanti; il sistema è coerente con la disciplina speculare del difensore, incompatibile solo per le investigazioni difensive documentate. Il maresciallo poteva quindi deporre sulle modalità tecniche dell’intercettazione ambientale.

Infondati anche i motivi sull’associazione, motivata in doppia conforme, e sulla qualificazione come induzione indebita, che si distingue dalla corruzione per la prevaricazione abusiva del funzionario che pone il privato in soggezione, qui ravvisata nelle pressioni esercitate in coincidenza con i controlli. La Corte annulla senza rinvio la sentenza perché i reati sono estinti per prescrizione e conferma le statuizioni civili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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