Intercettazioni e riesame accesso ai supporti prova tardiva messa a disposizione (Cass. pen. Sez. VI n. 6529 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari, l’eccezione di nullità per tardiva messa a disposizione dei supporti contenenti le intercettazioni è infondata quando il difensore non documenti l’ingiustificato ritardo del pubblico ministero rispetto alla richiesta di copia. Una volta autorizzato l’accesso, grava sul difensore l’onere di diligenza nell’espletamento dell’incombente, anche tramite collaboratori delegati. Sono, inoltre, inammissibili nel giudizio di legittimità gli elementi sopravvenuti alla chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato la richiesta proposta dal ricorrente e confermato l’ordinanza del G.I.P. che aveva applicato la custodia cautelare in carcere, riconoscendo gravi indizi in ordine a delitti in materia di stupefacenti e a un tentativo di estorsione.
Il difensore ha impugnato l’ordinanza deducendo due motivi: la lesione del diritto di difesa per la tardiva messa a disposizione dei supporti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, e la conseguente inutilizzabilità delle captazioni, sulle quali si fonda la misura. La questione giunge in cassazione dopo che il tribunale ha disatteso l’eccezione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce il quadro del diritto di accesso ai supporti delle captazioni usate a fini cautelari. Richiama la sentenza n. 336 del 2008 della Corte costituzionale, che dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 268 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente al difensore di ottenere la trasposizione delle registrazioni utilizzate per la misura, anche se non depositate. L’ascolto diretto non può essere surrogato dalle trascrizioni di polizia giudiziaria.
Il Collegio richiama l’art. 293, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, che riconosce al difensore il diritto di esaminare ed estrarre copia dei verbali e, in ogni caso, di ottenere la trasposizione delle registrazioni. Su questa base, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che l’accesso ai supporti, anche mediante ascolto delle tracce foniche, spetta in vista del riesame senza necessità di indicare i R.I.T. di riferimento, come ribadito da Sez. 6, n. 26447 del 14.04.2021 e Sez. 3, n. 10951 del 17.01.2019.
L’illegittima compressione del diritto di difesa per rifiuto, omissione o ritardo ingiustificato del pubblico ministero integra una nullità di ordine generale a regime intermedio ai sensi dell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., che impedisce l’utilizzo della prova in fase cautelare, secondo Sez. Un. n. 20300 del 22.04.2010.
Nel caso concreto, però, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione della norma: il pubblico ministero ha autorizzato tempestivamente il difensore, con provvedimento notificato il 17 aprile 2024 rispetto alla richiesta del 15 aprile. Il difensore non ha documentato compiutamente l’eccezione: la documentazione fotografica ritraeva solo la porta chiusa dell’ufficio ascolto e l’e-mail del 19 aprile si limitava a dare atto di un accesso alla sala. Il Collegio rileva che il difensore non ha chiarito perché, una volta autorizzato, non si sia recato prontamente sul posto, neppure tramite collaboratori delegati, considerata l’urgenza e la mole del materiale.
La Corte aggiunge che le attestazioni prodotte per la prima volta in legittimità, e acquisite dopo l’ordinanza impugnata, sono inammissibili: gli elementi sopravvenuti alla chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono rilievo in cassazione, come affermato da Sez. 3, n. 23151 del 24.01.2019 e Sez. 6, n. 39871 del 12.07.2013. Il secondo motivo, fondato sull’assenza del presupposto della tardiva messa a disposizione, è infondato.
Nota della Redazione
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