Misure cautelari, elementi a favore e sindacato di legittimità sugli indizi (Cass. pen. Sez. VI n. 6530 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari, nella nozione di elementi a favore che il giudice deve valutare a pena di nullità dell’ordinanza applicativa, ai sensi dell’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., rientrano soltanto elementi di natura oggettiva e concludente, restando escluse le mere posizioni difensive negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative, gli assunti defatigatori e le interpretazioni alternative degli elementi indiziari, che restano assorbite nel complessivo apprezzamento del giudice della libertà. Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente alla Corte di legittimità la sola verifica dell’adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie, non il controllo delle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma, in sede di riesame, ha accolto la richiesta proposta dal ricorrente, annullando l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Roma, che aveva applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, limitatamente a uno dei capi di imputazione, e l’ha confermata nel resto. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi in ordine a plurime contestazioni, tra cui l’associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico di cui all’art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, reati di estorsione e tentata estorsione, trasferimento fraudolento di valori e autoriciclaggio.
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo nove motivi, incentrati sull’errata applicazione dell’art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen., sulla illogicità e mancanza di riscontri delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e sulla violazione degli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. in materia di esigenze cautelari. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta integralmente il ricorso, qualificando tutti i motivi come infondati o inammissibili. Il percorso argomentativo muove dalla distinzione tra censure ammissibili e censure che si sostanziano in una rivalutazione del merito.
Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità richiamano il costante orientamento secondo cui gli elementi a favore oggetto dell’obbligo valutativo del giudice della cautela sono solo quelli di natura oggettiva e concludente. Le prospettazioni difensive negatorie, le tesi alternative e gli assunti defatigatori non vi rientrano, poiché le interpretazioni alternative degli indizi restano assorbite nel complessivo apprezzamento operato dal giudice della libertà. Vengono citate, sul punto, Sez. III n. 47593 del 2024 e Sez. V n. 44341 del 2019.
Sui motivi relativi alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la Corte rileva che il Tribunale del riesame ha applicato il canone dell’art. 192 cod. proc. pen. con motivazione congrua, ritenendo credibili le dichiarazioni e analizzandone il significato in relazione agli ulteriori riscontri. Le censure difensive, lungi dal denunciare un vizio logico, propongono una lettura alternativa non consentita in sede di legittimità, come chiarito da Sez. II n. 27866 del 2019.
I motivi terzo e quarto, relativi alla sussistenza dell’associazione e alla mancata derubricazione, sono dichiarati inammissibili perché si confrontano con gli elementi indiziari e non con la motivazione del provvedimento. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il sodalizio in base a canoni interpretativi coerenti con la giurisprudenza di legittimità ed ha escluso la derubricazione sulla base del ruolo di vertice attribuito all’indagato.
Analogamente, i motivi concernenti i delitti di estorsione, tentata estorsione e autoriciclaggio sono tutti respinti, perché involgono una diversa lettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito. Sul punto la Corte richiama, tra le altre, Sez. Un. n. 6402 del 1997, Sez. VI n. 5456 del 2020 e Sez. VI n. 47204 del 2015. Il settimo motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse, essendo già intervenuto l’annullamento sul capo corrispondente.
Quanto al nono motivo, sull’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti. Il Tribunale ha congruamente ravvisato il pericolo di recidiva in ragione della gravità delle condotte, del ruolo rivestito e della condotta tenuta durante l’affidamento in prova. Ne deriva il rigetto e la condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.