Sanzione sostitutiva: necessaria la richiesta dell’imputato o di procuratore speciale (Cass. pen. Sez. 5 n. 12550 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva diversa dalla pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 58, comma 3, legge n. 689/1981, deve essere formulata personalmente dall’imputato o da un soggetto munito di procura speciale. La proposizione della richiesta da parte del difensore privo di tale procura, in assenza dell’imputato, è inammissibile, atteso che la sostituzione della pena detentiva presuppone una scelta ultima e consapevole del soggetto interessato, riferita anche alle limitazioni che possono conseguire alla pena sostitutiva. L’obbligo di motivazione del giudice di merito è soddisfatto quando la sentenza d’appello, saldandosi con quella di primo grado, valuti criticamente tutti gli elementi istruttori, rendendo non sindacabile in sede di legittimità il conseguente convincimento.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che aveva condannato l’imputata per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. All’imputata, socio accomandatario di una società fallita, era stato contestato di avere consegnato al curatore solo la documentazione contabile relativa all’anno del fallimento, sottraendo quella degli anni precedenti, utilizzata per la redazione dei bilanci depositati. Nel giudizio di gravame, la difesa aveva insistito per l’assoluzione e, in subordine, per l’applicazione di una sanzione sostitutiva, richiesta formulata dal solo difensore in assenza dell’imputata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, rilevando come le doglianze difensive riproponessero censure già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di legittimità hanno ricordato che non è compito del giudice di legittimità sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito, essendo la valutazione degli elementi di fatto compito esclusivo di questi ultimi, salvo il controllo sulla logicità e completezza della motivazione.
Nel merito, la Corte ha evidenziato la mancanza di linearità della linea difensiva, desumibile dalla comparazione tra le dichiarazioni rese dall’imputata in sede di interrogatorio e quelle rese in sede di esame. La tesi secondo cui la mancata consegna sarebbe dipesa da una rassicurazione del curatore è risultata non solo sfornita di prova — non essendo emerso alcun verbale di consegna — ma anche contraddetta dalle dichiarazioni della stessa imputata, che aveva indicato la propria abitazione, coincidente con la sede sociale, come luogo di custodia della documentazione residua. Tali circostanze hanno confermato la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo, avendo l’imputata volontariamente omesso di consegnare documenti che aveva nella propria disponibilità.
Quanto alla richiesta di sanzione sostitutiva, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità per genericità e per difetto di legittimazione del difensore. Il rigetto operato dalla Corte territoriale è stato ritenuto corretto, in quanto la sostituzione della pena detentiva presuppone il consenso espresso dell’imputato, reso personalmente o a mezzo di procuratore speciale. Tale requisito, previsto dall’art. 58, comma 3, legge n. 689/1981, come modificato dal d.lgs. n. 31/2024, è riconducibile alla necessità che la scelta della sanzione sostitutiva costituisca una decisione ultima e consapevole dell’interessato. Nella specie, l’imputata era assente nel giudizio di appello e la procura al difensore non conteneva un mandato specifico per tale richiesta, circostanza che rendeva la sollecitazione del difensore priva di efficacia.
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Nota della Redazione
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