Riconoscimento di sentenza penale straniera attivabile solo dal Procuratore generale (Cass. pen. Sez. VI n. 6532 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di riconoscimento delle sentenze penali straniere prevista dall’art. 730 cod. proc. pen., per gli effetti indicati dall’art. 12 cod. pen., può essere attivata esclusivamente dal Procuratore generale presso la Corte di appello, e non dall’interessato. L’istanza proposta dalla parte è pertanto inammissibile. Ove la finalità perseguita sia l’esecuzione in Italia della pena detentiva, occorre la diversa procedura disciplinata dalla decisione quadro 2008/909/GAI, attuata con il d.lgs. n. 161 del 2010, che ne demanda l’avvio al Ministro della giustizia o all’autorità competente dello Stato di condanna: l’interessato può solo sollecitare le autorità e prestare il consenso. Le questioni attinenti al giudizio di consegna, coperto da giudicato, non sono deducibili con il ricorso straordinario.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato alla Corte di appello istanza, ai sensi degli artt. 12 cod. pen. e 730 cod. proc. pen., per il riconoscimento di una sentenza di condanna emessa nel 2022 da autorità giudiziarie di altro Stato membro per reati in materia di stupefacenti. La Corte di appello aveva dichiarato l’istanza inammissibile, rilevando che il riconoscimento era attivabile solo dal Procuratore generale, che la sentenza straniera era già stata oggetto di procedura di consegna definita con provvedimento irrevocabile e che il radicamento in Italia non era comprovato da elementi ulteriori rispetto alla cittadinanza.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo il difetto di legittimazione della parte, la violazione della normativa in materia di consegna e il difetto di motivazione sulle condizioni detentive nello Stato di esecuzione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile. Non è contestato che l’istanza sia stata presentata dalla difesa dell’interessato. La procedura di riconoscimento di cui all’art. 730 cod. proc. pen. contempla i soli casi previsti dall’art. 12 cod. pen. e individua nel Procuratore generale presso la Corte di appello il soggetto competente ad attivarla, come affermato da un precedente di legittimità.

La Corte ha poi aggiunto che la finalità del riconoscimento non può essere generica, ma deve specificare gli effetti perseguiti. Dal tenore del ricorso emergeva invece che la difesa mirava a far eseguire in Italia la pena inflitta all’estero.

Tale finalità impone il ricorso a una diversa procedura: quella disciplinata dalla decisione quadro 2008/909/GAI, attuata con il d.lgs. 7 settembre 2010, n. 161. L’art. 12 del citato decreto legislativo prevede che la procedura sia avviata dal Ministro della giustizia o dall’autorità competente dello Stato membro, e non dall’interessato, il quale può soltanto sollecitare le autorità competenti e, se richiesto, prestare il consenso all’esecuzione. Il riconoscimento ai fini dell’esecuzione della pena detentiva non può dunque prescindere dalla richiesta o trasmissione della sentenza da parte dello Stato di condanna.

L’inammissibilità dell’istanza ha assorbito le restanti censure, che miravano a rivedere aspetti già coperti dalla decisione irrevocabile di consegna. Questi profili, ha precisato il Collegio, andavano semmai introdotti con l’incidente di esecuzione, nel quale non possono dedursi questioni attinenti al merito del giudizio di consegna, per il principio di inviolabilità del giudicato, salvo che si tratti di inesistenza del titolo esecutivo o di illegittimità intrinseca della pena. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, con esclusione della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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