Bancarotta impropria da falso in bilancio: dolo nel mero aggravamento del dissesto (Cass. pen. Sez. V n. 6557 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario la condotta dell’amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero, occulta l’esistenza di perdite e consente alla società di proseguire l’attività senza interventi di ricapitalizzazione o di messa in liquidazione, con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi. Il dolo è insito nella consapevolezza del prolungamento dell’esercizio d’impresa in una situazione di persistente squilibrio economico. In tema di bancarotta distrattiva, una volta provato dall’accusa che un bene dell’impresa poi fallita è entrato nella disponibilità dell’amministratore, se ne presume la distrazione se l’autore non prova la legittima destinazione. È legittima la sentenza d’appello motivata per relationem alla decisione di primo grado, se il complessivo quadro argomentativo fornisce una giustificazione propria e si confronta con le deduzioni difensive specifiche.

Il Fatto

La Corte d’appello di Palermo ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Palermo nei confronti dell’amministratore di una cooperativa, dichiarata fallita, per bancarotta distrattiva e per bancarotta fraudolenta impropria di cui all’art. 223, comma 2, n. 1, r.d. n. 267/1942, nella fattispecie di falso in bilancio seguito da fallimento.

Al ricorrente si contestano prelievi ingiustificati, erogazioni a favore di cooperative consociate e l’alterazione dei dati del bilancio 2011, con registrazione di sopravvenienze attive inesistenti e mancata convocazione dell’assemblea per la ricapitalizzazione. La difesa sostiene che le somme erano documentate e inerenti all’attività mutualistica e che il dissesto derivava dal mancato adeguamento dei compensi dovuti dalla committente pubblica. La questione arriva in Cassazione sui vizi di motivazione, sull’elemento soggettivo e sul diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta il ricorso, dichiarando inammissibile il primo motivo. Quanto alla bancarotta distrattiva, il ricorrente non si confronta con la sentenza d’appello, che ha ritenuto la documentazione prodotta tardivamente e comunque inidonea a giustificare i prelievi, le cui causali erano generiche e registrate come “da rendicontare”, senza dare contezza del reale destino delle risorse.

La Corte richiama il principio secondo cui, provato che un bene dell’impresa fallita è entrato nella disponibilità dell’amministratore, se ne presume la distrazione se l’autore non prova la legittima destinazione (Sez. V n. 14051 del 15.01.2008; Sez. V n. 669 del 04.10.2021; Sez. V n. 17228 del 17.01.2020). Tale regola non comporta alcuna inversione dell’onere della prova, rispondendo l’imputato per quanto di positivo accertato.

Non sussiste contraddizione con l’assoluzione dalla bancarotta documentale: la contabilità, pur generica, aveva consentito la formale ricostruzione del patrimonio e degli affari societari, individuando chi avesse operato i prelievi, seppure per ignota destinazione e in modo distrattivo.

Quanto alla bancarotta impropria, i motivi sono infondati. Pur essendo il dissesto risalente, l’imputato non aveva avviato alcuna iniziativa di ricapitalizzazione; solo nel 2011 l’assemblea aveva deliberato il ripianamento, mediante rinuncia ai crediti e versamento integrativo mai eseguito proprio per effetto dell’appostazione di proventi inesistenti, che aveva riportato il patrimonio netto a valore positivo con un utile fittizio. Il mancato adempimento imponeva, per il combinato disposto degli artt. 2484 e 2485 cod. civ., l’accertamento della causa di scioglimento e i relativi adempimenti.

Il parere favorevole dell’ufficio provinciale del lavoro e il ricorso amministrativo rappresentavano, al più, un’aspettativa e non un ricavo certo da inserire in contabilità. Anche il mero aggravamento del dissesto determinato dalle false comunicazioni sociali è sufficiente a integrare il dolo, insito nella consapevolezza del prolungamento dell’esercizio in squilibrio economico. Infine, il diniego delle attenuanti generiche è congruamente motivato con la pluralità delle condotte e la gravità dei fatti, restando estraneo al sindacato di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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