Attenuanti generiche: basta un solo elemento del 133 cod. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 6654 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice mediante l’esame di un solo elemento tra quelli indicati dall’art. 133 cod. pen., ove ritenuto prevalente e idoneo a determinare o escludere il beneficio. L’art. 62-bis cod. pen., come novellato dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, non attribuisce un diritto conseguente alla sola assenza di elementi negativi della personalità: la diminuente richiede elementi di segno positivo. Ne deriva che il ricorso che si limiti a dedurre la genericità della motivazione, senza allegare circostanze sottoposte al giudice di merito e da questi non valutate, è inammissibile.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Napoli del 13 settembre 2024, che ha riformato la pronuncia del G.i.p. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per il reato di cui agli artt. 10 e 14 legge n. 497 del 1974, con rideterminazione della pena.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche e l’eccessività del trattamento sanzionatorio. La questione giunge così davanti alla Sezione VII penale, chiamata a verificare la tenuta dell’apparato argomentativo dei giudici di merito.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal principio consolidato secondo cui, per ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio. A tal fine può risultare sufficiente anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole, all’entità del reato o alle sue modalità di esecuzione, richiamando Sez. 2 n. 23903 del 2020.

A ciò si aggiunge l’ulteriore arresto secondo cui l’applicazione della diminuente non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego: sul punto la Corte richiama Sez. 3 n. 24128 del 2021 e Sez. 1 n. 3529 del 1993.

Il Collegio ribadisce quindi l’orientamento per cui il mancato riconoscimento delle generiche può essere motivato con l’assenza di elementi positivi, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis cod. pen. introdotta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato. Vengono richiamate Sez. 4 n. 32872 del 2022, Sez. 3 n. 44071 del 2014 e Sez. 1 n. 39566 del 2017.

Nel caso concreto, i giudici di appello hanno valorizzato la gravità della condotta, in ragione dei contatti emersi con i circuiti criminali dediti al traffico delle armi, la spregiudicatezza mostrata e l’assenza di revisione critica del proprio agire. A fronte di tali rilievi, il ricorrente si è limitato a contestare la genericità della motivazione e la contraddittorietà dell’espressione “formale incensuratezza”, senza allegare circostanze o elementi sottoposti al giudice di merito e da questo non valutati, idonei a giustificare una diversa conclusione in punto di attenuanti e di trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non emergendo elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

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