Ricorso in Cassazione inammissibile per rinuncia e censure aspecifiche (Cass. pen. Sez. 7 n. 2608 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia parziale ai motivi d’appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia. È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati, e non possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi. È altresì inammissibile, per aspecificità, il motivo che, avverso la mancata esclusione della recidiva, solleciti una mera rivalutazione di elementi fattuali già ampiamente esaminati dal giudice di merito con motivazione scevra da vizi logici e giuridici.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche computate con il criterio dell’equivalenza rispetto alla contestata recidiva, rideterminava in mesi otto di reclusione la pena inflitta al ricorrente in relazione al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011. Avverso tale sentenza, il difensore proponeva ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata riqualificazione giuridica dei fatti contestati, alla omessa pronuncia di non doversi procedere e alla mancata esclusione della recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati gli atti, ha rilevato che i motivi concernenti la penale responsabilità erano già stati oggetto di rinuncia nel corso del giudizio di appello. Richiamando il principio di diritto espresso da Sez. 2, n. 47698 del 2019, ha affermato che tale rinuncia determina il passaggio in giudicato della sentenza limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, rendendo inammissibile ogni successiva censura in sede di legittimità sui medesimi punti.
Quanto alla doglianza relativa al mancato riconoscimento dell’esclusione della recidiva, la Corte ne ha rilevato il carattere aspecifico. La difesa, infatti, non ha spiegato compiutamente le ragioni per cui la recidiva avrebbe dovuto essere elisa, limitandosi a riproporre le stesse censure già sviluppate in appello.
La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata dettagliata ed esaustiva laddove ha giustificato la recidiva con la molteplicità e specificità dei precedenti penali dell’imputato, indicativi di una rilevante capacità a delinquere e di una evidente pericolosità sociale. La Corte ha pertanto concluso che il ricorso, nel sollecitare una mera rivalutazione di elementi fattuali, compie un’operazione valutativa non consentita in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità è conseguita, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria congruamente determinata in euro tremila.
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Nota della Redazione
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