Continuazione tra sentenze irrevocabili e difetto di preventiva deliberazione unitaria (Cass. pen. Sez. 7 n. 12422 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del reato continuato di cui all’art. 81, secondo comma, cod. pen. postula l’accertamento di un medesimo disegno criminoso, non potendosi desumere la ricorrenza del vincolo continuativo dalla sola prossimità temporale o contestualità territoriale dei fatti, né dalla generica propensione dell’agente alla commissione di reati. Il giudice dell’esecuzione deve escludere la continuazione quando le concrete modalità di offesa dei singoli episodi risultino tra loro eterogenee e uno dei fatti appaia connotato da estemporaneità, perché in tal caso difetta la preventiva deliberazione unitaria che unifica i reati. L’eventuale omessa notifica dell’ordinanza al condannato è sanata dalla proposizione del ricorso per cassazione da parte del difensore munito di procura speciale, atteso che il ricorso può essere presentato dal solo difensore e non dall’imputato.
Il Fatto
Il difensore di un condannato proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva rigettato l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato ai reati oggetto di due sentenze di condanna irrevocabili.
Il giudice dell’esecuzione riteneva insussistente il medesimo disegno criminoso, pur in presenza di fatti commessi a breve distanza di tempo e nello stesso contesto territoriale, a causa della diversità delle modalità concrete di offesa: una rapina ai danni di due minorenni commessa con l’uso di un coltello e un tentato furto di un motociclo parcheggiato sulla pubblica via. Tale eterogeneità, ad avviso del Tribunale, era sintomatica non già di un disegno unitario ma di una comprovata dedizione dell’agente alla commissione di delitti contro il patrimonio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, incentrati sulla dedotta erronea ricostruzione dell’ordine cronologico dei fatti. Il ricorrente lamentava un travisamento delle risultanze processuali, consistito nell’avere il giudice dell’esecuzione ritenuto che il tentato furto fosse precedente alla rapina e nell’avere conseguentemente concluso che, essendo il primo reato caratterizzato da estemporaneità, l’agente non avrebbe potuto prefigurarsi il reato successivo.
La Sesta Sezione ha ritenuto la doglianza generica e comunque non idonea a confutare il dato decisivo: il carattere estemporaneo del tentato furto. Anche a voler ipotizzare una diversa successione cronologica dei fatti, la conclusione del giudice dell’esecuzione non risulterebbe inficiata, atteso che l’estemporaneità di uno degli episodi esclude in ogni caso che l’agente avesse formato una preventiva deliberazione criminosa unitaria, quale che fosse l’ordine di commissione dei reati.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che l’eventuale omessa notifica alla parte dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione risulterebbe sanata ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., essendo stato proposto ricorso per cassazione dal difensore munito di procura speciale. Il ricorso per cassazione, infatti, può essere presentato dal solo difensore e non anche dall’imputato personalmente.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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