Il terzo sequestrato non può contestare la competenza territoriale (Cass. pen. Sez. III n. 6790 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato. Non può invece contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare. È pertanto inammissibile, siccome estranea alle censure utilmente deducibili dal terzo, la doglianza relativa alla competenza per territorio del giudice che ha disposto il sequestro.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia ha disposto, con decreto del 22 marzo 2024, il sequestro preventivo, diretto e per equivalente, del profitto derivante da due contestazioni del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 formulate a carico di un indagato. Il provvedimento è stato eseguito sulla somma di euro 26.010,00 in contanti rinvenuta nel corso di una perquisizione eseguita presso l’abitazione di soggetti qualificati come terzi assoggettati al sequestro.
I due terzi hanno proposto richiesta di riesame. Il Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 9 maggio 2024, ha rigettato l’istanza. Avverso tale ordinanza i terzi hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’inosservanza e l’errata applicazione di disposizioni di legge penale con riferimento alla ritenuta competenza per territorio del Tribunale di Pistoia.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama un principio consolidato: al terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato è consentito dedurre esclusivamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato. Resta invece preclusa ogni contestazione sull’esistenza dei presupposti della misura cautelare. A sostegno la Corte cita Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Ruggiero e Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica.
Applicando tale principio, la Corte rileva che le doglianze dei ricorrenti attengono esclusivamente alla competenza per territorio del Tribunale di Pistoia, in favore di quella che sarebbe spettata al Tribunale di Prato. La censura, però, non riguarda la titolarità o la disponibilità del bene, né l’inesistenza di un contributo al reato, ma investe l’esistenza stessa dei presupposti della misura cautelare.
Ne consegue l’inammissibilità delle censure, per la loro estraneità rispetto a quelle utilmente deducibili dal terzo estraneo alla realizzazione del reato per il quale si procede.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento. Il Collegio esclude però la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, perché il rilievo posto a fondamento dell’inammissibilità è stato compiuto d’ufficio su un punto non rilevato dal Tribunale. Richiama in proposito Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.