Omesso avviso udienza comporta nullità assoluta della revoca (Cass. pen. Sez. 1 n. 19616 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di esecuzione, l’omesso avviso all’interessato della fissazione dell’udienza finalizzata alla revoca della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità determina una nullità di ordine generale a carattere assoluto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. Tale nullità deriva dall’applicazione estensiva delle regole previste per l’omessa citazione dell’imputato e del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza, ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo. La circostanza che il condannato si sia reso irreperibile non esime il giudice dall’onere di esperire ogni iniziativa volta ad assicurare la rituale instaurazione del contraddittorio.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva revocato il lavoro di pubblica utilità disposto in sostituzione della pena detentiva, poiché il condannato non aveva mai iniziato lo svolgimento dell’attività, essendosi reso irreperibile, e l’ente ospitante aveva conseguentemente revocato la propria disponibilità. Avverso tale ordinanza, il difensore dell’interessato proponeva ricorso per cassazione, lamentando la violazione delle prerogative difensive per l’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza e il vizio di motivazione in ordine alla trasgressione contestata.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha ritenuto il ricorso fondato, accogliendo il primo motivo di censura incentrato sulla violazione del contraddittorio. Dall’esame degli atti processuali è emerso che il decreto di fissazione dell’udienza per l’incidente di esecuzione, emesso il 7 ottobre 2025, non era stato notificato al condannato. Il verbale di vane ricerche, redatto il giorno successivo, attestava il mancato reperimento dell’interessato sia presso il luogo di residenza sia presso l’ultima dimora, dove aveva eletto domicilio al momento della scarcerazione.

La Corte ha rilevato come, a fronte delle risultanze del verbale di vane ricerche, il giudice dell’esecuzione non avesse assunto alcuna iniziativa ulteriore per garantire la rituale instaurazione del contraddittorio. Ha inoltre chiarito che l’annotazione della presenza del condannato nel verbale di udienza era un evidente errore materiale, contraddetto dal contenuto del provvedimento emesso in calce, ove si dava atto dell’irreperibilità dell’interessato.

L’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza è stata qualificata come causa di nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen., richiamando il principio secondo cui nell’incidente di esecuzione tale omissione è equiparata all’omessa citazione dell’imputato. La Corte ha fatto applicazione di tale principio citando i propri precedenti, ivi inclusa Sez. 1, n. 45575 del 2015, nonché diverse pronunce conformi, confermando la natura insanabile della nullità e la sua rilevabilità in ogni stato e grado del procedimento.

Conseguentemente, l’ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona per un nuovo esame, al fine di garantire la corretta instaurazione del contraddittorio con il condannato. La decisione sottolinea come l’irreperibilità del soggetto non possa giustificare la compressione delle garanzie difensive, imponendo al giudice l’adozione di ogni iniziativa utile a consentire la partecipazione dell’interessato al procedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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