L’impugnazione inammissibile preclude l’improcedibilità per decorso dei termini (Cass. pen. Sez. VI n. 31861/2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando una sentenza di proscioglimento pronunciata all’esito del giudizio abbreviato non è appellabile dall’imputato, l’appello erroneamente proposto esprime la volontà d’impugnare e deve essere trasmesso alla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Il giudice adito verifica soltanto l’oggettiva impugnabilità e la voluntas impugnationis, mentre al giudice competente spettano qualificazione giuridica, ammissibilità e fondatezza dell’atto. L’inammissibilità dell’impugnazione impedisce la declaratoria d’improcedibilità per superamento dei termini massimi dell’art. 344-bis cod. proc. pen., anche se accertata dopo il loro decorso. Nel reato di evasione dalla detenzione domiciliare, l’abitazione coincide con l’unità destinata alla vita domestica e con gli spazi aperti che ne siano parte integrante; il dolo consiste nella consapevole violazione del divieto di allontanamento, a prescindere dai motivi della condotta.
Il Fatto
Il Tribunale di Rieti, all’esito del giudizio abbreviato, ha prosciolto l’imputato dall’accusa di evasione, ritenendo il fatto non punibile per particolare tenuità ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. La contestazione riguardava l’allontanamento dall’abitazione nella quale il ricorrente era sottoposto a detenzione domiciliare, fuori dagli orari autorizzati. Il giudice di merito aveva comunque accertato sia l’elemento oggettivo sia quello soggettivo del reato.
Il difensore ha proposto appello chiedendo l’assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato. La Corte di appello di Roma, rilevata la non appellabilità della decisione, ha trasmesso l’atto alla Cassazione. Con un successivo scritto difensivo è stata inoltre sollecitata la declaratoria d’improcedibilità per superamento dei termini previsti dall’art. 344-bis cod. proc. pen. La questione investiva quindi sia il regime dell’impugnazione erroneamente denominata, sia il rapporto tra inammissibilità e improcedibilità.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ritiene corretta la trasmissione disposta dal giudice di appello. La sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio abbreviato non era appellabile dall’imputato ai sensi dell’art. 443, comma 1, cod. proc. pen.; restava esperibile soltanto il ricorso per cassazione. Richiamando le Sezioni Unite n. 45371/2001, la sentenza distingue l’esatta qualificazione dell’atto dalla conversione tecnica disciplinata dagli artt. 569 e 580 cod. proc. pen. Il giudice erroneamente adito deve prendere atto della volontà d’impugnare e trasmettere gli atti, senza vagliare la validità del gravame. Tale verifica appartiene in via esclusiva al giudice competente.
Una volta qualificato l’appello come ricorso per cassazione, la Corte ne accerta l’inammissibilità. Questo esito impedisce di dichiarare l’improcedibilità richiesta dalla difesa. Secondo il principio richiamato dalla sentenza, l’inammissibilità dell’atto introduttivo precede logicamente il decorso dei termini massimi, anche quando venga dichiarata in un momento successivo. La ragionevole durata del processo non può eliminare le regole sulla valida instaurazione del rapporto processuale. L’art. 578-bis, comma 1-bis, cod. proc. pen. offre ulteriore conferma, poiché subordina gli effetti conseguenti all’improcedibilità alla non inammissibilità dell’impugnazione.
Nel merito delle doglianze, il ricorrente propone una diversa lettura delle prove, estranea al sindacato di legittimità, contro una motivazione ritenuta congrua e non manifestamente illogica. La pubblica via antistante il condominio non costituisce parte dell’abitazione né sua pertinenza rilevante ai fini dell’art. 385 cod. pen. La nozione comprende l’unità abitativa e soltanto gli spazi parzialmente aperti o scoperti che ne siano parte integrante. La Corte richiama sul punto Sez. 6, n. 47317/2016, relativa a un allontanamento sulla strada adiacente all’abitazione.
Anche la censura sull’elemento soggettivo resta priva di fondamento. Il dolo dell’evasione è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione senza autorizzazione. Non assumono rilievo né le ragioni dell’uscita né il comportamento successivamente tenuto alla presenza degli operanti. Poiché le doglianze miravano a una rivalutazione fattuale e muovevano da premesse giuridiche non corrette, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
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