La contiguità al clan mafioso integra la colpa grave ostativa alla riparazione (Cass. pen. Sez. 4 n. 8153 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riparazione per l’ingiusta detenzione ex art. 314 cod. proc. pen., l’accertamento della colpa grave è condotto dal giudice della riparazione secondo un iter logico-motivazionale autonomo rispetto al giudizio di cognizione, volto a verificare se la condotta dell’istante abbia costituito il presupposto che abbia ingenerato la falsa apparenza della configurabilità del fatto come illecito penale. Tale valutazione, di natura civilistica, si fonda su tutti gli elementi probatori utilizzabili, purché non espressamente esclusi dal giudice della cognizione. Nei reati associativi, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all’associazione frequentazioni ambigue, anche quando la sentenza di assoluzione abbia escluso l’inserimento nel sodalizio.

Il Fatto

Il ricorrente, assolto con sentenza di appello divenuta irrevocabile dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., aveva avanzato richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione patita in custodia cautelare in carcere e, successivamente, agli arresti domiciliari. La Corte di appello di Catania aveva respinto l’istanza, ritenendo che il richiedente avesse dato causa alla detenzione per colpa grave, avendo mantenuto assidue frequentazioni con un esponente di rilievo del clan Cappello, al quale si era rivolto per risolvere un problema che coinvolgeva un suo familiare. Avverso tale ordinanza, il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’erronea valutazione del verbale di interrogatorio e lamentando che l’errore del giudice di primo grado ne aveva ingiustamente prolungato la detenzione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente scrutinato il motivo di ricorso, ritenendolo aspecifico per la mancata illustrazione della prova di resistenza. Il difensore non aveva infatti chiarito se, espunto l’elemento probatorio che assumeva erroneamente valutato, le residue risultanze fossero sufficienti a fondare il rigetto dell’istanza. Sul punto, la Corte ha ritenuto che l’erronea valutazione dell’interrogatorio non fosse determinante, essendo il provvedimento impugnato basato sulle frequentazioni con esponenti della criminalità organizzata.

Sotto il profilo della manifesta infondatezza, la Corte ha chiarito che la doglianza relativa all’errore del giudice di primo grado che avrebbe prolungato la detenzione è del tutto estranea al perimetro valutativo dell’art. 314 cod. proc. pen. Il procedimento di riparazione presuppone, infatti, il ribaltamento della valutazione sulla responsabilità rispetto alla fase cautelare, dovendo accertare se le condotte dell’istante abbiano costituito un fattore condizionante dell’evento “detenzione”, secondo un piano valutativo distinto ed autonomo rispetto a quello del giudice penale.

La Corte ha quindi ribadito che la sentenza di assoluzione rappresenta un necessario punto di riferimento per il giudice della riparazione, che non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse dal giudice della cognizione. Tuttavia, uno spazio di manovra più ampio è riconosciuto in relazione a quelle circostanze non escluse, pur se non positivamente affermate. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente individuato la condotta gravemente colposa nella contiguità del ricorrente ad un esponente del clan Cappello, circostanza non smentita dall’assoluzione, che aveva solo escluso la sufficienza di tale contiguità a dimostrare l’inserimento nel sodalizio. Tali condotte, unitamente al precedente penale per reato associativo, avevano creato l’apparenza di una situazione di illegalità causalmente rilevante ai fini dell’adozione della misura cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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