Peculato di beni destinati alla distruzione e valore del bene sottratto (Cass. pen. Sez. VI n. 6854 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di peculato, ex art. 314 cod. pen., l’appropriazione da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio di cose mobili delle quali abbia la disponibilità in ragione dell’ufficio, anche quando siano destinate alla distruzione. Ai fini della sussistenza del reato non è dirimente il valore economico del bene: è sufficiente che sia anche minimo o che presenti una qualche utilità. La natura plurioffensiva della fattispecie comporta che l’assenza di danno patrimoniale non esclude il reato, restando leso il buon andamento della pubblica amministrazione. La questione della mancata verifica dell’entità del danno è estranea all’ipotesi di peculato con appropriazione, ponendosi solo nel peculato d’uso.
Il Fatto
Il ricorrente, addetto al controllo valori e magazziniere presso l’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, è gravemente indiziato di peculato aggravato per essersi appropriato di fogli di carta filigranata per banconote da 50 euro, dei quali aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio e che erano destinati alla triturazione.
Il Tribunale di Bari, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame, aveva sostituito la misura degli arresti domiciliari con il divieto temporaneo di esercitare il ruolo di addetto al controllo valori per dodici mesi e con il divieto di dimora presso il relativo edificio. L’indagato ha proposto ricorso per cassazione deducendo la violazione dell’art. 314 cod. pen., per l’assenza di valore economico dei fogli sottratti, essendo essi destinati alla distruzione, e per il difetto di prova del programma criminoso di falsificazione e spendita.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da un dato non contestato: l’impossessamento dei fogli da parte del ricorrente, che ne aveva la disponibilità in ragione delle funzioni assegnategli. La questione giuridica è quindi circoscritta: se sia ipotizzabile il peculato a fronte di un bene destinato alla distruzione.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’oggetto materiale della condotta è caratterizzato dalla c.d. altruità. Rileva, cioè, che l’agente si appropri di beni posseduti in ragione dell’ufficio o del servizio prestato. Il valore non assume carattere dirimente: è sufficiente che sia anche minimo o che risulti una qualche utilità, come affermato da Sez. 6 n. 44522 del 25.05.2018 e Sez. 6 n. 24373 del 10.06.2014.
La Corte valorizza la natura plurioffensiva del reato. La mancanza di danno patrimoniale, conseguente all’appropriazione, non esclude il reato, poiché resta leso l’altro interesse protetto dalla norma, cioè il buon andamento della pubblica amministrazione. Solo nel peculato d’uso il problema si pone, come chiarito da Sez. Un. n. 38691 del 25.06.2009 e Sez. 6 n. 23824 del 26.04.2019.
Nel caso concreto al ricorrente è contestato il peculato con appropriazione, non quello d’uso. La censura sulla mancata verifica dell’entità del danno è pertanto irrilevante. Assume rilievo, inoltre, l’intrinseco valore del bene sottratto: si tratta di carta dotata di elementi olografici, di sicurezza e anticontraffazione di particolare pregio, ciò che rende irrilevante la sua destinazione alla triturazione. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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