Misure cautelari, obbligo di valutazione unitaria del compendio indiziario (Cass. pen. Sez. II n. 3861 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il tribunale del riesame che ribalti la decisione del giudice per le indagini preliminari non è tenuto a una motivazione rafforzata, in ragione del diverso standard cognitivo che governa il procedimento incidentale rispetto a quello di cognizione. È però necessario che il provvedimento si confronti in modo critico con il contenuto della pronuncia riformata, vagliandone e superandone le argomentazioni con argomentazioni autonomamente accettabili tratte dall’intero compendio processuale. La gravità degli indizi ex art. 273, comma 1, cod. proc. pen., pur non richiedendo i connotati di precisione e concordanza propri dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., postula una considerazione non sminuzzata ma coordinata degli indizi, funzionale a verificarne la portata dimostrativa e la congruenza rispetto al tema d’indagine. È infondata, infine, la doglianza sulla mancata comunicazione alla parte privata del ricorso del pubblico ministero avverso la decisione emessa ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen..

Il Fatto

Il giudice per le indagini preliminari aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un operatore di un Centro di Assistenza Agricola, indagato per truffa aggravata ai danni dell’ente erogatore dei premi comunitari, con ipotesi di concorso nell’induzione in errore circa il possesso dei requisiti da parte dei richiedenti.

Il tribunale del riesame aveva annullato l’ordinanza, ritenendo non provata, a livello di gravità indiziaria, la consapevolezza dell’indagato di contribuire alla truffa. Avverso tale provvedimento il procuratore della Repubblica ha proposto ricorso per cassazione, denunciando contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e la lettura parcellizzata del materiale indiziario. La difesa ha depositato memoria, eccependo la mancata comunicazione o notificazione del ricorso alla parte privata.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto l’eccezione difensiva. L’art. 311, comma 3, cod. proc. pen. richiama, per la presentazione del ricorso, le sole forme dell’art. 582 cod. proc. pen. e non anche l’art. 584 cod. proc. pen., che impone la comunicazione al pubblico ministero e la notificazione alle parti private. La Riforma Cartabia, abrogando l’art. 583 cod. proc. pen., ha eliminato il riferimento a tale disposizione in precedenza previsto. Ne deriva che, nel procedimento cautelare, nessuna comunicazione o notifica è dovuta alla parte privata, anche in ragione dei tempi ristretti di decisione — dieci giorni dalla ricezione degli atti ai sensi dell’art. 311, comma 5, cod. proc. pen. L’eccezione è quindi infondata.

Nel merito il ricorso è fondato. Il collegio richiama il principio secondo cui, in caso di ribaltamento della decisione del primo giudice, non è richiesta una motivazione rafforzata, ma occorre comunque che il provvedimento si confronti criticamente con la pronuncia riformata, superandone le argomentazioni con argomentazioni autonomamente accettabili (Sez. 3 n. 31022 del 22.03.2023; Sez. 5 n. 28580 del 22.09.2020).

Il tribunale del riesame non ha soddisfatto tale obbligo. Ha validato una lettura alternativa del materiale indiziario non suffragata da elementi oggettivi, basata su dati congetturali. La disamina dei singoli indizi è stata compiuta senza una convincente analisi critica e senza prospettiva globale e unitaria, in violazione del principio per cui la gravità indiziaria postula una considerazione non sminuzzata ma coordinata dei medesimi indizi (Sez. Un. n. 33748 del 12.07.2005; Sez. 2 n. 9269 del 05.12.2012).

La Corte censura in particolare tre passaggi. Anzitutto la qualificazione come “neutri” dei contatti telefonici, illogica perché non assegna alcun ruolo ai soggetti coinvolti nell’istruttoria delle pratiche. In secondo luogo la giustificazione del mancato rinvenimento della documentazione con una mera ipotesi di restituzione, priva di riscontro documentale. Infine la valorizzazione delle dichiarazioni del teste, che avrebbe indicato un altro soggetto: il dichiarante, osserva il collegio, aveva descritto fattezze fisiche corrispondenti a quelle dell’indagato.

L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al tribunale competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per il necessario esame globale e unitario del compendio indiziario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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