Appello dell’imputato detenuto e obbligo di elezione di domicilio (Cass. pen. Sez. V n. 7089 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, la previsione di cui all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che richiede a pena di inammissibilità il deposito della dichiarazione o dell’elezione di domicilio unitamente all’atto di impugnazione ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, non trova applicazione nel caso in cui l’imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa. In tale ipotesi deve comunque procedersi alla notificazione a mani proprie nei confronti del detenuto, a garanzia del diritto di accesso effettivo alla giustizia sancito dall’art. 6 Convenzione EDU. L’orientamento che estende la sanzione processuale all’imputato detenuto per altra causa, ove lo stato detentivo non sia noto al giudice, non opera quando tale stato risulti dagli atti e sia stato rappresentato nell’atto di appello.

Il Fatto

La Corte di appello di Genova, con ordinanza del 01.03.2024, aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato avverso la sentenza con cui il Tribunale di Genova, in data 8.1.2024, lo aveva condannato per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. La declaratoria si fondava sulla mancata presentazione, unitamente all’atto di impugnazione, della dichiarazione o dell’elezione di domicilio imposta a pena di inammissibilità dall’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

L’imputato ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge: la disposizione introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022 non si applicherebbe nei confronti dell’imputato detenuto, condizione nella quale egli versava all’atto della proposizione dell’appello.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla lettura degli atti, consentita in sede di legittimità essendo stato dedotto un error in procedendo. Da essa emerge che il ricorrente era detenuto per altra causa sia nel giudizio di primo grado, sia al momento della presentazione dell’appello. L’ordinanza impugnata, inoltre, era stata notificata all’imputato a mani proprie presso la Casa Circondariale di Genova, dove egli era ristretto.

Su queste premesse trova applicazione il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, richiamato dalla Corte: la previsione dell’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. non opera quando l’imputato impugnante sia detenuto, pur se per altra causa, perché in tal caso si deve procedere alla notificazione a mani proprie, a tutela del diritto di accesso effettivo alla giustizia garantito dall’art. 6 Convenzione EDU. Il Collegio richiama sul punto Sez. VI n. 15666 del 29.02.2024 e Sez. VI n. 21940 del 07.02.2024.

La Corte dà conto dell’orientamento contrario, secondo cui la medesima disposizione sarebbe applicabile all’appello dell’imputato detenuto per altra causa ove lo stato detentivo non sia noto al giudice che procede, difettando in tal caso la condizione dell’art. 156, comma 4, cod. proc. pen. e dovendosi quindi procedere con le forme ordinarie di notificazione; sul punto è richiamata Sez. II n. 24902 del 17.05.2024. Il Collegio osserva però che, anche a voler aderire a tale indirizzo, esso non troverebbe applicazione nel caso concreto.

Lo stato di detenzione per altra causa risultava infatti dagli atti processuali ed era noto alla corte di appello, alla quale era stato rappresentato nell’atto di appello. La stessa corte aveva provveduto a notificare l’ordinanza impugnata presso l’istituto di pena ove l’imputato era detenuto. Il ricorso è pertanto accolto e l’ordinanza è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova per l’ulteriore corso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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