Recidiva reiterata incide su termine e proroga della prescrizione (Cass. pen. Sez. VII n. 6923 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, in quanto circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione, ai sensi dell’art. 157, secondo comma, cod. pen., sia sull’entità della proroga di detto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi dell’art. 161, secondo comma, cod. pen. È irrilevante, a tal fine, che la recidiva sia stata bilanciata in termini di equivalenza con le concesse circostanze attenuanti generiche. Il bilanciamento non neutralizza l’effetto speciale dell’aggravante sul piano del computo prescrizionale. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, cod. pen. è manifestamente infondata, poiché la declaratoria di incostituzionalità riguarda un ambito differente.
Il Fatto
Il ricorrente è stato condannato dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza del 23.05.2024 per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen., contestatagli con la recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, articolando sette motivi.
Con il primo motivo ha dedotto l’intervenuta prescrizione del reato, facendo esclusivo riferimento a tale capo della sentenza. Il ricorrente ha censurato, inoltre, la riqualificazione dei fatti, la mancata risposta ad alcuni motivi di appello, l’insussistenza del delitto, l’asserito assorbimento delle lesioni personali nel reato di resistenza e il bilanciamento operato in termini di equivalenza tra recidiva e attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato. Alla luce della contestata recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen., il reato si prescrive in tredici anni, dieci mesi e dieci giorni. Il Collegio ha precisato che è irrilevante che sia stato operato un bilanciamento in termini di equivalenza con le concesse circostanze attenuanti generiche.
Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità richiamata — Sez. 2 n. 57755 del 2018 e Sez. 4 n. 6152 del 2018 — la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, quale circostanza aggravante ad effetto speciale, incide sia sul computo del termine-base di prescrizione sia sull’entità della proroga in presenza di atti interruttivi.
Il secondo motivo è stato giudicato generico: non si confronta con la motivazione della decisione che ha chiarito come la contestazione del reato di cui all’art. 337 cod. pen. fosse già ricompresa nell’imputazione. Parimenti generico è il terzo motivo, che non evidenzia alcuna contraddizione nelle dichiarazioni dei testi, concordi nel riferire l’aggressione e l’uso di violenza.
Il quarto motivo è riproduttivo di identica censura già confutata dalla Corte d’appello, che ha escluso la configurabilità del tentativo. Il quinto motivo è generico e manifestamente infondato, avendo i giudici di merito escluso l’assorbimento delle lesioni personali nella resistenza a pubblico ufficiale.
Il settimo motivo, concernente il bilanciamento in equivalenza e l’asserita incostituzionalità dell’art. 69, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato: la sentenza del Giudice delle leggi n. 141 del 2023 è intervenuta in un ambito differente, relativo al divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen. sulla recidiva. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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