Errore di fatto non decisivo nel ricorso straordinario per cassazione (Cass. pen. Sez. II n. 6980 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che può essere dedotto con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo, causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato dall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà e tale da condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio, come tale estraneo al perimetro di applicabilità del rimedio. Restano esclusi gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, gli errori percettivi del giudice di merito e la mancata disamina di doglianze non decisive o implicitamente disattese. La correzione è limitata alle patologie riconducibili, con immediatezza, all’erronea percezione di un elemento decisivo per l’accertamento di responsabilità.

Il Fatto

La sesta sezione penale della Corte di cassazione rigettava il ricorso proposto dal ricorrente in ordine alla sua responsabilità per il reato di peculato. Avverso tale sentenza il difensore proponeva ricorso straordinario per cassazione, deducendo un “errore di fatto“.

Il vizio consisteva nell’aver la sentenza impugnata riferito che il ricorrente, condannato per i reati di falso ideologico e di peculato, aveva ricevuto un compenso a fronte di un’attività realmente “non” svolta, mentre la Corte di appello aveva affermato trattarsi di un’attività di fatto realmente svolta. Secondo il ricorrente tale errore sarebbe stato decisivo in ordine alla condanna per il reato di peculato.

La Motivazione della Corte

Il collegio richiama la giurisprudenza consolidata sull’art. 625-bis cod. proc. pen., secondo cui l’errore di fatto rilevante è l’errore percettivo causato da una svista o da un equivoco nella lettura degli atti interni al giudizio, connotato dall’influenza sul processo formativo della volontà e idoneo a condurre a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Il riferimento è alle Sez. 2 n. 2241 dell’11/12/2013, dep. 2014, Pezzino e a Sez. 6 n. 46065 del 17/09/2014, Marrelli.

La Corte ribadisce che, quando la causa dell’errore non sia identificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e la decisione abbia contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto ma di giudizio, escluso dal perimetro del rimedio. Sono richiamate le Sez. Un. n. 18651 del 26/03/2015, Moroni e le Sez. Un. n. 37505 del 14/07/2011, Corsini. Restano estranei all’istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, e gli errori percettivi del giudice di merito, da far valere nelle forme delle impugnazioni ordinarie. L’operatività del rimedio non è però limitata alle decisioni sull’accertamento dei fatti processuali, potendo l’errore percettivo cadere su qualsiasi dato fattuale, come affermato dalle Sez. Un. n. 16103 del 27/03/2002, Basile, ripresa dalle Sez. Un. n. 18651 del 26/03/2015, Moroni.

Il perimetro cognitivo esclude ogni rivalutazione del percorso logico argomentativo della Corte di legittimità e ogni processo valutativo, restando limitato alla correzione delle patologie riconducibili, con immediatezza, all’erronea percezione di un elemento decisivo. Non è deducibile la mancata disamina di doglianze non decisive o implicitamente disattese, perché incompatibili con la struttura della motivazione: è onere del ricorrente dimostrare che i motivi non esaminati fossero decisivi e che il loro omesso scrutinio sia dipeso da un errore di percezione (Sez. 1 n. 391 del 09/11/2023, dep. 2024, Piromalli; Sez. 2 n. 53657 del 17/11/2016, Macrì; Sez. 6 n. 14296 del 20/03/2014, Apicella).

Nel caso in esame il collegio ritiene che l’errore materiale dedotto sussista: a pag. 12 della sentenza della Corte di cassazione si fa riferimento a un’attività “non svolta”, mentre a pag. 10 della sentenza di appello si fa riferimento a un’attività “svolta”. L’errore, tuttavia, non è decisivo. Il percorso logico argomentativo della sentenza impugnata è coerente con quello della Corte di appello: entrambe hanno ritenuto che le prove dessero conto del fatto che il ricorrente aveva ricevuto con piena consapevolezza il denaro proveniente dall’ente per un’attività che, “a tutto concedere”, svolgeva abusivamente in favore di un terzo, quale che fosse il beneficio indiretto per l’ente. La Corte di cassazione ha ritenuto che la Corte di appello avesse solo “ipotizzato” lo svolgimento del lavoro, circostanza che priva di ricadute la tenuta logica della sentenza. I giudici di legittimità hanno validato il percorso argomentativo della Corte di merito, che aveva ritenuto provata la piena consapevolezza dell’incasso dei mandati di pagamento riferiti a somme distratte dalle casse comunali, nonché la consumazione dei delitti di falso, avendo il ricorrente coadiuvato un terzo nella gestione del software utilizzato per emettere i falsi mandati.

Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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