Notifica al difensore in appello e tenuità del fatto: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VI n. 3072 del 27.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La nullità derivante dalla notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita presso il difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto dall’imputato, è di ordine generale a regime intermedio e resta sanata quando non impedisce all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa. Essa è comunque priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale dell’art. 184, comma primo, cod. proc. pen., alle sanatorie generali dell’art. 183, alle regole di deducibilità dell’art. 182 e ai termini di rilevabilità dell’art. 180 cod. proc. pen. La valutazione circa il difetto del requisito dell’occasionalità e della particolare tenuità del fatto, alla stregua dell’art. 133, primo comma, cod. pen., integra motivato apprezzamento di merito insindacabile in cassazione.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, all’esito di udienza celebrata in camera di consiglio col rito cartolare, ha confermato la sentenza di primo grado con cui l’imputato era stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione per il reato di evasione di cui all’art. 385 cod. pen., per essersi arbitrariamente allontanato dal luogo della detenzione domiciliare e per essersi dato alla fuga alla vista degli operanti.
Il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, censurando la violazione di legge e il vizio di motivazione sotto tre profili: l’omessa notificazione del decreto di fissazione dell’udienza di appello presso il domicilio eletto; la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato manifestamente infondato. La Corte rileva innanzitutto l’aspecificità della censura, per l’assenza di qualsiasi riferimento ai dati spazio-temporali necessari alla verifica. Dagli atti di causa emerge tuttavia che la notificazione della citazione per l’appello, eseguita presso il domicilio eletto e benché rinnovata, non è andata a buon fine per non avere rinvenuto nessuno, che si è proceduto all’affissione presso la casa comunale, che la cartolina non è stata ritirata e che la notificazione è stata infine eseguita presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
La Corte ribadisce il principio per il quale la nullità derivante dalla notificazione presso il difensore di fiducia, anziché nel domicilio dichiarato o eletto, è di ordine generale a regime intermedio e deve ritenersi sanata quando risulti che non ha impedito all’imputato di conoscere l’esistenza dell’atto e di esercitare il diritto di difesa. La stessa è comunque priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale dell’art. 184, comma primo, alle sanatorie generali dell’art. 183, alle regole di deducibilità dell’art. 182 e ai termini di rilevabilità dell’art. 180 cod. proc. pen. Richiama in proposito Sez. II n. 46638 del 13.09.2019.
Nel caso concreto, tenuto conto del rapporto fiduciario tra difensore e imputato, la notificazione non era stata inidonea a determinare l’effettiva conoscenza dell’atto, e il difensore di fiducia nel giudizio di appello nulla aveva eccepito. L’imputato era peraltro ristretto in detenzione domiciliare per altra causa e non risulta che tale circostanza fosse stata portata a conoscenza della Corte territoriale.
Anche il secondo e il terzo motivo sono privi di pregio. La Corte di merito, pur escludendo la recidiva, ha argomentato il difetto del requisito dell’occasionalità e della particolare tenuità della condotta sulla base di specifici dati di segno negativo: la fuga, il maldestro tentativo di dissimulare l’evasione, la mancanza di collaborazione e di resipiscenza, l’intensità del dolo e i plurimi precedenti penali. Tale valutazione, inerente agli indici di gravità oggettiva del fatto e al grado di colpevolezza, integra un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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