Fattura per operazione inesistente e ammortamento frazionato integrano dichiarazione fraudolenta (Cass. pen. Sez. III n. 6982 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reati tributari, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti è configurabile anche quando il contribuente fraziona in successive dichiarazioni annuali le quote di ammortamento dell’importo di una fattura per acquisto inesistente di beni strumentali, integrandosi il reato in ogni dichiarazione che indichi i corrispondenti elementi passivi fittizi in detrazione dei redditi. Il dolo specifico di evasione è compatibile con il dolo eventuale. In materia di confisca, la disposizione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, ove prevede che la misura non operi per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario, va intesa nel senso che sequestro e confisca sono adottabili anche a fronte dell’impegno di pagamento, producendo effetti solo se si verifichi il mancato pagamento del debito; i pagamenti rateali rilevano unicamente per la riquantificazione della misura.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società, riconosciuto colpevole in primo grado dei reati di cui agli art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000 e art. 2621 cod. civ., unificati dal vincolo della continuazione, veniva condannato alla pena di due anni di reclusione, con sospensione condizionale, e alla confisca diretta e per equivalente fino alla concorrenza di 229.673,75 euro. La Corte di appello di Milano, in parziale riforma, gli concedeva il beneficio della non menzione della condanna, confermando nel resto.
Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione con sei motivi, contestando il giudizio di colpevolezza, la qualificazione giuridica del fatto, il trattamento sanzionatorio, l’omesso confronto con le conclusioni del Procuratore generale in appello e la statuizione sulla confisca.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. I primi tre motivi, esaminati unitariamente, non superano il vaglio di legittimità: le due conformi sentenze di merito, destinate a integrarsi in un apparato motivazionale unitario, hanno valorizzato la natura fittizia dell’operazione sottesa alla fattura annotata, la totale carenza di documentazione sul valore del progetto ceduto, l’assenza di una perizia ex art. 2343 cod. civ. e le anomalie del contratto di accollo.
Quanto al trattamento fiscale, la Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. Feriale n. 35729 del 01.08.2013 e Sez. III n. 39176 del 24.09.2008) per affermare che la dichiarazione fraudolenta è integrata da ogni dichiarazione che riporti gli elementi passivi fittizi, anche nella forma dell’ammortamento frazionato. La proposta di riqualificazione nell’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000 è respinta: il progetto non era coperto da brevetti né concretamente applicabile a un processo industriale.
Sul dolo specifico, i giudici di merito hanno correttamente ritenuto la compatibilità con il dolo eventuale (Sez. III n. 52411 del 19.06.2018), escludendo la buona fede del ricorrente in ragione dell’indebito utilizzo della fattura e delle appostazioni contabili. Sussistente anche il reato di false comunicazioni sociali, per il fittizio aumento di capitale iscritto in bilancio.
Il quarto motivo è infondato: l’erroneo richiamo, nella motivazione, delle conclusioni del Procuratore generale non integra nullità, trattandosi di mera svista che non incide sulla coerenza logica della decisione (Sez. II n. 43434 del 05.07.2013). Congruo il trattamento sanzionatorio; legittima la confisca, poiché la norma invocata va letta nel senso che la misura resta efficace fino all’integrale pagamento del debito, con i ratei versati rilevanti solo per la riquantificazione in sede esecutiva (Sez. III n. 28488 del 10.09.2020).
Nota della Redazione
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