Convivenza e reato permanente: prescrizione e maltrattamenti (Cass. pen. Sez. I n. 28795 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La convivenza rilevante ai fini dell’art. 572 cod. pen. consiste in una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa, e può essere desunta da elementi fattuali che ne attestino la continuità nel periodo contestato. Al di fuori di essa è necessario un vincolo di tipo familiare, integrato da una comunità connotata da radicata e stabile relazione affettiva e da duratura comunanza di affetti. Il reato di maltrattamenti in famiglia ha natura di reato permanente, con la conseguenza che il termine di prescrizione decorre dalla cessazione della condotta. In presenza di una causa estintiva del reato, la Corte di cassazione non può esaminare i vizi di motivazione, salvo che l’operatività della causa presupponga accertamenti riservati al giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Ancona per maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni aggravate, fatti commessi dall’aprile al luglio 2015. La Corte d’appello di Ancona confermava la condanna; la Cassazione, con sentenza di annullamento, rinviava alla Corte d’appello di Perugia perché accertasse se nel periodo contestato si fosse instaurata una convivenza rilevante ex art. 572 cod. pen. ovvero una comunità di tipo familiare, e verificasse la condizione di procedibilità per il sequestro di persona.
Il giudice del rinvio confermava la condanna, ritenendo provata la convivenza e il sequestro, ed escludeva la prescrizione. Il ricorrente proponeva nuovo ricorso per cassazione, deducendo violazione del principio di diritto e vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta congiuntamente i primi due motivi. Il riferimento è il principio dettato in sede di rinvio e la giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 15883 del 16/03/2022), secondo cui la convivenza è «una stabile condivisione dell’abitazione, ancorché non necessariamente continuativa». Il collegio osserva che la corte territoriale ha individuato elementi fattuali dai quali desumere la coabitazione: la presenza stabile della persona offesa presso la camera occupata dal ricorrente, i riscontri dei volontari e di un teste, le abitudini di vita assunte dalla coppia.
La Corte ritiene che tale argomentazione sia immune da vizi logici e aderente ai principi enunciati. La sentenza impugnata non ha sostituito il dato fattuale con una connotazione psicologica del rapporto, ma ha tratto dalla narrazione della persona offesa, ritenuta attendibile già in sede rescindente, conferme di tipo logico in ordine alla stabilità della convivenza. Quanto alla dedotta incertezza cronologica, il collegio rileva che l’annotazione non risulta contenuta nella sentenza impugnata.
Il terzo motivo, relativo al concorso tra art. 572 cod. pen. e art. 605 cod. pen., resta assorbito dall’esame della causa estintiva. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 35490 del 28/05/2009, secondo cui, rilevata una causa di estinzione del reato, la Cassazione non può esaminare i vizi di motivazione, salvo che l’operatività della causa presupponga accertamenti e valutazioni riservati al giudice di merito.
Quanto alla prescrizione, il reato di art. 572 cod. pen. è reato permanente e il termine decorre dalla cessazione della condotta, contestata come terminata il 5.7.2015. Per effetto della modifica introdotta dalla legge n. 172 del 2012, il termine è raddoppiato e, con gli aumenti ex art. 160 e 161 cod. pen., non è ancora decorso. Per il sequestro di persona, il termine massimo di dieci anni, aumentato di novanta giorni per sospensioni, è scaduto il 5.10.2025. Non si applica la sospensione introdotta dalla legge n. 103 del 2017, operante solo per i reati commessi dopo il 3.8.2017. Il reato è pertanto estinto per prescrizione.
La sentenza è annullata senza rinvio quanto al sequestro di persona e con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per i residui reati.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 160 c.p. – Interruzione del corso della prescrizione
- Art. 161 c.p. – Effetti della sospensione e della interruzione
- Art. 572 c.p. – Maltrattamenti contro familiari e conviventi
- Art. 605 c.p. – Sequestro di persona