Revoca obbligata della sospensione condizionale per condanna sopravvenuta (Cass. pen. Sez. IV n. 6996 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca della sospensione condizionale della pena, disposta ai sensi dell’art. 168 cod. pen., non costituisce esercizio di un giudizio prognostico di meritevolezza, ma conseguenza obbligata della sopravvenuta condanna a pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa o anche da sola, superi i limiti stabiliti dall’art. 163 cod. pen.. In tale ipotesi il giudice non dispone di alcun margine di discrezionalità e nessun vizio di motivazione può essere censurato, poiché l’effetto è imposto dalla legge. È manifestamente infondata la censura che deduca l’assorbimento del reato contravvenzionale di scavo non autorizzato nel delitto di furto, stante la diversità della materialità delle condotte e dei beni giuridici protetti. La causa di non punibilità dell’art. 131-bis cod. pen. non è applicabile in presenza di condotte invasive e di rilevante quantità di materiale asportato.

Il Fatto

La sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione del Tribunale, aveva riconosciuto due imputati colpevoli dei reati di furto aggravato e di scavo non autorizzato, per essersi impossessati di materiale inerte dal letto di un fiume mediante mezzi meccanici, deturpando bellezze naturali. La Corte d’appello aveva assolto i prevenuti dal reato di deturpamento, rideterminato la pena e disposto la revoca della sospensione condizionale precedentemente concessa a uno dei ricorrenti, per intervenuta condanna irrevocabile per bancarotta.

Gli imputati ricorrono per cassazione deducendo il difetto di motivazione sull’elemento materiale e soggettivo del furto, l’insussistenza delle circostanze aggravanti, l’assorbimento della contravvenzione nel delitto, la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto, la violazione dei limiti all’aumento per la continuazione e l’illegittimità della revoca del beneficio, oltre al mancato riconoscimento della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

La Motivazione della Corte

La Cassazione dichiara inammissibili i ricorsi. I motivi non risultano scanditi dalla necessaria critica alle argomentazioni della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto. Sul punto la Corte richiama il contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, citando Sez. VI n. 8700 del 21.1.2013 e Sezioni Unite n. 8825 del 27.10.2016, i cui principi, affermati in tema di motivi d’appello, sono estesi al ricorso per cassazione. La motivazione della Corte territoriale è ritenuta logica, congrua e corretta in diritto.

Sulla materialità del fatto, i ricorrenti non si confrontano con l’iter argomentativo della sentenza d’appello, che ha escluso l’esistenza di una specifica autorizzazione all’asportazione del materiale. Le pregresse attività di manutenzione degli argini, pur autorizzate, non avevano mai comportato il prelievo di ghiaia e sabbia dal greto del fiume, sicché non poteva configurarsi alcuna falsa rappresentazione della realtà idonea a escludere la consapevolezza dell’indebito prelievo.

La censura sull’aggravante del fatto commesso su un bene destinato a pubblica utilità è definita meramente assertiva e contraria alla giurisprudenza richiamata dal giudice di appello (Sez. IV n. 26678 del 26.05.2009). Parimenti assertiva è la tesi dell’assorbimento della contravvenzione nel furto, attesa la diversità della materialità delle condotte — lo scavo precede l’asportazione — e dei beni giuridici protetti, secondo una risalente giurisprudenza in materia (Sez. II n. 958 del 15.07.1981).

Manifestamente infondato è il motivo sulla particolare tenuità, escluse le modalità invasive della condotta predatoria e la rilevante quantità di materiale asportato. Infondato anche il motivo sulla continuazione, poiché la norma incriminatrice richiama il trattamento sanzionatorio dell’art. 20 della legge n. 47/1985, che prevede la pena congiunta di arresto e ammenda, senza limiti all’aumento della pena detentiva ai sensi dell’art. 81, comma 3, cod. pen.

Sulla revoca del beneficio la Corte è netta: essa non deriva da un giudizio di non meritevolezza, ma dalla sopravvenuta condanna per delitto a pena che, cumulata o anche da sola, supera i limiti dell’art. 163 cod. pen. La revoca è dunque conseguenza obbligata, priva di discrezionalità. Quanto alla sostituzione della pena detentiva, il diniego è adeguatamente motivato ex art. 58 della legge n. 689/1981, in ragione della gravità della condotta e dei precedenti penali. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti sono condannati alle spese e a una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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