Archiviazione per tenuità: ricorso solo con pregiudizio concreto e attuale (Cass. pen. n. 10774/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto emessa ai sensi dell’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen., a seguito dell’opposizione dell’indagato, ha natura decisoria ed è ricorribile per cassazione per violazione di legge ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. L’ammissibilità del ricorso richiede tuttavia un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento, non essendo sufficiente il generico interesse a ottenere un’archiviazione con formula maggiormente liberatoria. La mera iscrizione del provvedimento nel casellario giudiziale non integra, di per sé, un pregiudizio effettivo, poiché produce effetti essenzialmente interni al sistema dell’art. 131-bis cod. pen. Il ricorso è inoltre inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, venga in realtà censurata la valutazione motivazionale del giudice sul dolo o sugli altri elementi del fatto.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari aveva disposto l’archiviazione di un procedimento per sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, ritenendo applicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. L’indagato si era opposto alla richiesta del pubblico ministero, sostenendo invece l’insussistenza del reato e chiedendo un’archiviazione con formula liberatoria.
Con ricorso per cassazione la difesa contestava, tra l’altro, l’esistenza del dolo specifico e la finalità di favorire il proprietario del bene. Sosteneva inoltre di avere interesse alla rimozione dell’archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., richiamando il pregiudizio derivante dalla relativa iscrizione nel casellario giudiziale e la differenza rispetto a un’archiviazione fondata sull’insussistenza del reato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione riconosce preliminarmente che l’ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è suscettibile di ricorso per cassazione. Pur non avendo forma di sentenza, il provvedimento ha infatti carattere decisorio, presuppone l’accertamento di un fatto costituente reato e incide definitivamente su situazioni giuridiche soggettive. Proprio per questa ragione il procedimento previsto dall’art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. assicura uno specifico contraddittorio.
La ricorribilità non elimina, tuttavia, il requisito generale dell’interesse all’impugnazione. La Corte osserva che l’iscrizione dell’archiviazione per particolare tenuità nel casellario giudiziale ha una funzione essenzialmente interna: consente al giudice di conoscere precedenti applicazioni dell’art. 131-bis cod. pen. ai fini della valutazione dell’eventuale abitualità del comportamento. Tale iscrizione non compare nei certificati richiesti dal privato, dal datore di lavoro o dalle pubbliche amministrazioni secondo la disciplina richiamata nella sentenza.
Ne deriva che l’indagato che impugni deve indicare quale concreto e attuale pregiudizio derivi dal mantenimento del provvedimento. Non è sufficiente dedurre in termini astratti l’esistenza dell’iscrizione nel casellario né limitarsi ad affermare l’interesse a conseguire una diversa formula di archiviazione. Nel caso esaminato, il ricorrente non aveva allegato uno specifico effetto pregiudizievole ulteriore rispetto a tali considerazioni generali.
La Corte aggiunge che, anche prescindendo dal difetto di interesse, la censura non sarebbe stata ammissibile. La dedotta violazione di legge mirava infatti, nella sostanza, a ottenere una nuova valutazione sull’esistenza del dolo e sulla consapevolezza del permanere del vincolo amministrativo sui beni. Si trattava quindi di doglianze attinenti alla motivazione e alla ricostruzione del fatto, non deducibili attraverso il ricorso straordinario consentito contro l’ordinanza. Il ricorso viene pertanto dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma determinata in favore della Cassa delle ammende.
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