Inammissibilità del ricorso per censure aspecifiche e non confronto con la motivazione (Cass. pen. Sez. 7 n. 5259 del 10.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e si limitano a reiterare doglianze già formulate ed esaminate con motivazione non illogica. È altresì generico il motivo che non considera il tenore della motivazione, riproponendo deduzioni già valutate, ed è aspecifico quello che non indica quali reati sarebbero stati indebitamente valutati. Non è infine consentito in sede di legittimità sollecitare un diverso giudizio in ordine al trattamento sanzionatorio, in particolare sul diniego delle attenuanti generiche, profilo sul quale il giudice di merito ha motivato senza vizi di illogicità.
Il Fatto
Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che ne aveva confermato la condanna per i reati di minaccia, danneggiamento e lesioni. Con il ricorso venivano dedotti molteplici motivi, relativi alla valutazione delle prove, alla qualificazione dei fatti e al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, in sede di vaglio preliminare ex art. 606 cod. proc. pen., ha esaminato i motivi di ricorso, rilevandone la natura preclusiva dei profili di merito.
Con riferimento al primo motivo, relativo ai reati di minaccia e danneggiamento, la Corte ha osservato che lo stesso non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare doglianze già esaminate con motivazione non illogica. La Corte ha evidenziato come gli episodi di minaccia fossero emersi dal narrato delle persone offese e come il giudizio sul danneggiamento fosse stato formulato sulla base di dichiarazioni testimoniali e della successione degli eventi, non sulla base dell’originaria querela.
Quanto al secondo motivo, relativo al delitto di lesioni, la Corte ne ha rilevato la genericità, non considerando il tenore della motivazione che aveva fatto riferimento ai certificati medici e alla condotta aggressiva dell’imputato, tale da escludere l’ipotesi di un fatto meramente colposo. Anche il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, non confrontandosi con la motivazione che aveva dato conto della pericolosa fuga tentata dal ricorrente e della reazione al tentativo di bloccarlo.
Il quarto motivo è stato infine valutato, da un lato, come aspecifico, per non aver indicato quali reati, estinti per remissione di querela, sarebbero stati indebitamente valutati; dall’altro, non consentito in sede di legittimità, risolvendosi nella richiesta di un diverso giudizio sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche, profilo sul quale la Corte territoriale aveva motivato dando rilievo ai precedenti penali e al contesto della condotta.
Dichiarato il ricorso inammissibile, è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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