Rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e spese processuali (Cass. pen. Sez. III n. 7259 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, il ricorso va dichiarato inammissibile. La declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. Il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione, infatti, non configura un’ipotesi di soccombenza, con la conseguenza che la rinuncia determina l’esclusione di ogni statuizione accessoria sfavorevole al ricorrente.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame aveva rigettato l’appello cautelare reale proposto avverso l’ordinanza con cui era stata respinta l’istanza di revoca, integrale o parziale, del sequestro preventivo di una struttura agrituristica. Il sequestro era stato disposto in relazione a contestazioni di reati edilizi e paesaggistici, oltre che di corruzione e falso in atto pubblico.
Avverso tale ordinanza il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi. Nelle more del giudizio di legittimità, il ricorrente ha ritualmente rinunciato al ricorso, rappresentando che era stato revocato il sequestro della struttura principale. La questione che viene in rilievo attiene dunque agli effetti processuali della rinuncia sopravvenuta.
La Motivazione della Corte
La Corte prende atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso, intervenuta successivamente alla requisitoria del Pubblico Ministero e alla memoria difensiva. Su tale base, il ricorso viene dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Il passaggio centrale della decisione riguarda le conseguenze economiche della declaratoria. La Corte afferma che alcuna statuizione deve essere adottata in punto di spese, richiamando un orientamento consolidato secondo cui, qualora il ricorrente rinunci all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, l’inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende.
La ragione è esplicitata in termini rigorosi: il sopraggiunto venir meno dell’interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza. Manca, dunque, il presupposto che giustifica il trasferimento del carico delle spese in capo alla parte che ha proposto l’impugnazione.
A sostegno di tale conclusione la Corte richiama la propria giurisprudenza, indicando Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024 e Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, espressamente qualificata come conforme. Il percorso argomentativo si fonda quindi sull’assenza di soccombenza quale criterio dirimente, con esclusione di ogni statuizione accessoria sfavorevole. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
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