Reclamo avverso archiviazione: vizio di legge e non abnormità (Cass. pen. Sez. II n. 7257 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza del tribunale che dichiari inammissibile, per asserita tardività, il reclamo proposto dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione, senza previa instaurazione del contraddittorio, non è impugnabile per cassazione per abnormità. Il provvedimento è piuttosto affetto da violazione di legge, che può essere fatta valere chiedendo la revoca al medesimo giudice che lo ha pronunciato. Ne consegue l’inammissibilità, per manifesta infondatezza, del ricorso che deduca il vizio sul presupposto dell’abnormità.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, con ordinanza dell’11 giugno 2024, dichiarava inammissibile, in quanto tardivamente proposto, il reclamo ex art. 410-bis cod. proc. pen. presentato nell’interesse del ricorrente avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 13 luglio 2023.
Avverso tale ordinanza il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione ed erronea applicazione dell’art. 148 cod. proc. pen. Sosteneva di aver avuto accesso al fascicolo il 1° settembre 2023, che in pari data la Procura aveva notificato il decreto di archiviazione senza che la notifica andasse a buon fine, con perfezionamento solo il 5 settembre 2023, e che il reclamo era stato depositato il 20 settembre 2023, dunque entro il termine decorrente dal 5 settembre.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione della qualificazione del vizio che affetta l’ordinanza del tribunale resa sul reclamo avverso l’archiviazione. Il ricorrente aveva costruito il motivo di doglianza come abnormità, presupponendo che il provvedimento fosse impugnabile per cassazione in quanto adottato senza contraddittorio.
Il Collegio non condivide tale impostazione. Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso dalla Sezione, l’ordinanza che abbia erroneamente valutato intempestivo il reclamo e lo abbia dichiarato inammissibile senza previa instaurazione del contraddittorio non è ricorribile per cassazione per abnormità.
Il provvedimento è piuttosto viziato da violazione di legge. Il rimedio esperibile consiste nel chiedere la revoca al medesimo giudice che ha pronunciato l’ordinanza. La Corte richiama, per tutte, Sez. 6, Sentenza n. 27695 del 20/05/2021, Cerroni, Rv. 281693 — 01, confermando l’indirizzo.
Su tali basi il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. Il ricorrente è condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. In applicazione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, e non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione dell’inammissibilità, la Corte dispone il versamento di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.